COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Real Palomonte in riferimento alla gara Montesano – Real Palomonte del 9.12.2015, Campionato di Prima Categoria Fasc. 218 – SS 2015-16 Gara: Montesano / Real Palomonte del 9.12.2015 La soc. A.C. Real Palomonte impugna la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 117 del 13.05.2016 con cui è stato respinto il reclamo da essa proposto in relazione alla gara in epigrafe col quale aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore BELCORE Gerardo, nato il 27.08.1984:

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 130. DELIBERA C.S.A.T. - Appello presentato dalla società Real Palomonte in riferimento alla gara Montesano – Real Palomonte del 9.12.2015, Campionato di Prima Categoria Fasc. 218 – SS 2015-16 Gara: Montesano / Real Palomonte del 9.12.2015 La soc. A.C. Real Palomonte impugna la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 117 del 13.05.2016 con cui è stato respinto il reclamo da essa proposto in relazione alla gara in epigrafe col quale aveva denunciato la posizione irregolare del calciatore BELCORE Gerardo, nato il 27.08.1984: a sostegno del reclamo si deduceva che il calciatore in parola aveva partecipato alla gara nonostante la squalifica a suo carico inflitta per recidiva in ammonizione nella gara del 10.05.2015. A sostegno del provvedimento di rigetto, il G.S.T. aveva rilevato che il BELCORE aveva militato nella società Rocchese sino al 3.12.2015 e che in tale veste aveva pertanto scontato la squalifica nella gara del 31.10.2015 tra Rocchese e Neapolis del 31.10.2015. Avverso tale provvedimento propone impugnazione la società Real Palomonte rappresentando che in realtà il Belcore non era affatto tesserato della Rocchese al 3.12.2015, essendo invece svincolato. L’appello è fondato. Come emerge dallo “storico” del modello inviato dall’Ufficio Tesseramenti, il Belcore si era in realtà svincolato alla data dell’1.07.2015 e fu tesserato il 4.12.2015 dalla società Montesano: ne discende che la sua partecipazione alla gara del 9.12.2015 era inibita in ragione della squalifica di cui sopra. Ne consegue l’applicabilità della sanzione sportiva della perdita della gara di cui all’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di infliggere alla Soc. Montesano 2006 la sanzione sportiva della perdita della gara Montesano 2006 – Real Palomonte, disputata il 9.12.2015, col punteggio di 0-3. Dispone non addebitarsi la tassa sul conto della società appellante.
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