COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132. DELIBERA C.S.A.T. – Appello presentato dalla società Mari Football Club in riferimento alla gara San Giuseppe – Mari Football Club del 16.04.2016, Campionato di Prima Categoria

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 132. DELIBERA C.S.A.T. - Appello presentato dalla società Mari Football Club in riferimento alla gara San Giuseppe – Mari Football Club del 16.04.2016, Campionato di Prima Categoria La Corte sportiva d’Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il ricorso, rileva che il reclamo proposto dalla società ASD Mari Football Club non può essere esaminato da questa Corte in quanto la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. n. 107 del 21 aprile 2016 è stata assunta prima del deposito del reclamo da parte della società ricorrente malgrado detta società abbia anticipato e preannunciato il reclamo. Inoltre, il G.S.T. ha adottato l’anzidetta decisione senza sospendere l’omologazione della gara. P.Q.M. DELIBERA di rimettere gli atti al G.S.T. per quanto di competenza; nulla dispone in ordine alla tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it