COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 139. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in Appello presentato dalla società Benevento Calcio Femminile Le Streghe in riferimento alla gara Benevento Calcio Femminile Le Streghe – Femminile Pontecagnano del 13.03.2016, Campionato Regionale Femminile. Fasc. 221 – SS 2015-16 Gara: Benevento Calcio Femminile Le Streghe / Femminile Pontecagnano del 13.03.2016

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 118 del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 139. DELIBERA C.S.A.T. – Ricorso in Appello presentato dalla società Benevento Calcio Femminile Le Streghe in riferimento alla gara Benevento Calcio Femminile Le Streghe – Femminile Pontecagnano del 13.03.2016, Campionato Regionale Femminile. Fasc. 221 – SS 2015-16 Gara: Benevento Calcio Femminile Le Streghe / Femminile Pontecagnano del 13.03.2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la sua fondatezza. Invero, è pacifico che una volta intervenuta l’autorizzazione ex art. 34 NOIF per le calciatrici al disotto dell’età indicata in detta norma, la stessa non è oggetto di alcun limite temporale, anche tenuto conto che l’autorizzazione viene concessa sulla base di certificazione medica che accerta la raggiunta maturità psicofisica, la quale, se accertata, non può successivamente scadere. Ciò posto, e venendo alla fattispecie in esame, appare evidente che, l’autorizzazione rilasciata dal C.R. Campania (Comunicato Ufficiale n. 127 del 15.05.2015) alle calciatrici CROVELLA Ludovica e CALANDRO Federica non è decaduta e che pertanto la data di scadenza del 29.10.2015 ivi indicata non deve essere riferita all’autorizzazione stessa. Circostanza questa che d’altra parte viene confermata dal tabulato calciatrici dilettanti (da consegnare all’arbitro prima della gara) dove i nominativi delle calciatrici Crovella e Calandro son o regolarmente riportati e quindi nelle condizioni di poter giocare in quanto regolarmente tesserate. P.Q.M. DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Le Streghe Benevento di annullare la delibera impugnata e per l’effetto convalidare il risultato di 2-1 conseguito sul campo. Nulla per la tassa non versata.
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