COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POZZA avverso squalifica al 28.4.2017 calc. NACUCCHIO MARCO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 41 del 28.4.2016 gara POZZA – MADONNINA CALCIO del 24.4.2016

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO PROPOSTO DA A.C. POZZA avverso squalifica al 28.4.2017 calc. NACUCCHIO MARCO delibera del G.S. del C.P. di Modena contenuta nel C.U.n. 41 del 28.4.2016 gara POZZA - MADONNINA CALCIO del 24.4.2016 L'A.C. POZZA, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento negando, dianzi tutto, un comportamento violento da parte del proprio tesserato. Sicuramente nervoso per l'andamento negativo della gara, il calc. NACUCCHIO protestava in maniera esagerata ed offensiva per una decisione arbitrale e gli veniva mostrato il cartellino rosso. Il giocatore appoggiava, in maniera leggera, entrambe le mani sulle spalle dell'arbitro, in modo ingenuo, ma senza spingerlo. Alla fermezza del direttore di gara, il calc. Nacucchio è partito con una serie di parolacce verso l'arbitro, ma senza colpire con la nuca il setto nasale dell'arbitro stesso. A fine partita, incrociava volontariamente l'arbitro per un chiarimento e, sbagliando, nuovamente lo ingiuriava, ma senza alcun tipo di violenza fisica o testata. Chiede una riduzione della sanzione. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. NACUCCHIO, gli rivolgeva frasi offensive e, dopo la comunicazione della espulsione , colpiva l'arbitro al viso con la nuca, lo spingeva con entrambe le mani al petto, facendolo indietreggiare e, mentre lasciava il terreno di gioco, reiterava le offese, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.4.2017 del calc. NACUCCHIO MARCO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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