COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANELLA ANDREA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 352 DEL 29/04/2016 (Gara: SUIO – AURORA VODICE SABAUDIA del 27/04/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°382 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. AURORA VODICE SABAUDIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CANELLA ANDREA PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 352 DEL 29/04/2016 (Gara: SUIO – AURORA VODICE SABAUDIA del 27/04/2016 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 370 del 6/05/2016 Le argomentazioni poste a base del reclamo della Società AURORA VODICE SABAUDIA avverso il provvedimento di prima istanza (tre gare di squalifica) a carico del calciatore CANELLA Andrea sono destituite di fondamento. Infatti, l’assunto della ricorrente, secondo cui il CANELLA, una volta espulso, avrebbe solamente protestato verso il direttore di gara è smentito dal contenuto degli atti ufficiali – fonte prioritaria di prova – dai quali si rileva che lo stesso calciatore, dopo l’espulsione per offese all’arbitro, lo minacciava e continuava ad ingiuriarlo. Alla luce di quanto sopra, data l’inconsistenza delle lamentele della ricorrente, questa Corte DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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