COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARDELLINI LUCA PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DIONISI ALESSANDRO, PICCHIOTTI LORENZO, SERAFINELLI GIORDANO E MARABOTTINI ALESSANDRO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 366 DEL 05/05/2016 (Gara: VIRTUS C. ACQUAPENDENTE – SPORTING BAGNOREGIO del 30/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS C. ACQUAPENDENTE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 100,00, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARDELLINI LUCA PER 5 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DIONISI ALESSANDRO, PICCHIOTTI LORENZO, SERAFINELLI GIORDANO E MARABOTTINI ALESSANDRO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 366 DEL 05/05/2016 (Gara: VIRTUS C. ACQUAPENDENTE – SPORTING BAGNOREGIO del 30/04/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016 La Società VIRTU CALCIO ACQUAPENDENTE ha proposto reclamo, come specificato a margine, avverso la perdita della gara, l’ammenda e le squalifiche inflitte ai propri calciatori in prima istanza, sostenendo che l’incontro sarebbe stato sospeso dall’Arbitro per rissa tra giocatori e che quindi la relativa responsabilità dovrebbe essere addebitata ad entrambe le squadre; circa i calciatori, la ricorrente afferma che gli stessi sarebbero totalmente estranei agli episodi che hanno determinato la sospensione della gara. La ricorrente chiede quindi che la perdita della gara venga comminata anche alla Società SPORTING BAGNOREGIO e che, le rimanenti sanzioni vengano notevolmente ridotte. Preliminarmente, si fa presente che la squalifica di due gare ai giocatori in titolo è impugnabile in questa sede, ai sensi dell’art.35 del C.G.S., comma 3 lett. a). Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (Art.45 del C.G.S.), emerge che dopo uno scambio di colpi tra due calciatori avversari – ambedue espulsi – aveva luogo un parapiglia in cui l’Arbitro identificava quali giocatori in esso attivi, quattro della Società VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE, tutti passabili di espulsione; a seguito di ciò, il Direttore di gara, costatando che la stessa Società, alla quale già gravava un’espulsione, si trovava così con un numero di giocatori inferiore al minimo consentito, decideva di sospendere definitivamente l’incontro. Da quanto rappresentato appare corretta la decisione del primo Giudice di infliggere alla ricorrente la perdita della gara per inferiorità numerica, ai sensi dell’art.73, comma 2 delle NOIF, ed altresì congrua l’ammenda di € 100,00 comminata alla stessa società. Peraltro, può essere lievemente ridimensionata la squalifica al calciatore CARDELLINI Luca, portandola a 4 gare, in rapporto alle esigue conseguenze patite dall’avversario colpito. Tanto premesso, questa Corte, in parziale accoglimento del reclamo avanzato dalla Società VIRTUS CALCIO ACQUAPENDENTE DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alle sanzioni di squalifica a carico dei calciatori DIONISI Alessandro, PICCHIOTTI Lorenzo, SERAFINELLI Giordano e MARABOTTINI Alessandro in quanto inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell’art.45 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore CARDELLINI Luca a 4 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. La tassa reclamo va restituita.
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