COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: CITTA’ DI VALMONTONE – GDC PONTE DI NONA dell’1/05/2016 – Campionato di Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°395 del 20/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CITTA’ DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E DELL’AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 231 SGS DEL 05/05/2016 (Gara: CITTA’ DI VALMONTONE – GDC PONTE DI NONA dell’1/05/2016 – Campionato di Allievi Regionali) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 381 del 13/05/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la revisione dei provvedimenti di ripetizione della gara e dell’ammenda di € 100,00, assumendo che la sospensione dell’incontro fosse stata correttamente decisa dall’arbitro e fosse stata causata esclusivamente della condotta dei tesserati della Società GDC PONTE DI NONA; sentita la società reclamante che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale nel quale il direttore di gara ha riportato che la sospensione dell’incontro è stata causata dai giocatori del PONTE DI NONA che si erano recati negli spogliatoi durante il gioco per un litigio con un tifoso avversario e che venivano più volte richiamati dall’arbitro per riprendere il gioco, riportando altresì di un diverbio sugli spalti tra i sostenitori di entrambe le società; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, e che, nel caso di specie, l’impossibilità a che fosse concluso l’incontro è stata causata esclusivamente dall’azione dei tesserati della società PONTE DI NONA e che l’arbitro non poteva convocare i Capitani di entrambe le squadre perché tutti i giocatori di detta compagine si erano allontanati dal terreno di gioco e, seppur richiamati, non rientravano; rilevato che la ammenda risulta essere congrua e giustamente comminata per il comportamento dei sostenitori della società reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata, e per l’effetto, di comminare la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Società GDC PONTE DI NONA. Di confermare altresì l’ammenda di € 100,00. La tassa reclamo va restituita.
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