COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 19/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.21/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Giovanni Paladini, Marylin Fusco, Giorgio De Lucchi, Maurizio Bosio, Giuseppe Angelo Baffi, Geremia Armienti per violazione dell’art. 1 comma 1 del vecchio Codice di Giustizia Sportiva (traslato nell’art. 1bis comma 1 del nuovo) – deferimento Società S.C.D. Ligorna 1922 quale incorporante la società US Pontedecimo 1907, per responsabilità diretta e oggettiva. (Riferimento Procura Federale n. 10283/677/pf13-14 del 29 marzo 2016).

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 19/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n.21/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Giovanni Paladini, Marylin Fusco, Giorgio De Lucchi, Maurizio Bosio, Giuseppe Angelo Baffi, Geremia Armienti per violazione dell’art. 1 comma 1 del vecchio Codice di Giustizia Sportiva (traslato nell’art. 1bis comma 1 del nuovo) – deferimento Società S.C.D. Ligorna 1922 quale incorporante la società US Pontedecimo 1907, per responsabilità diretta e oggettiva. (Riferimento Procura Federale n. 10283/677/pf13-14 del 29 marzo 2016). All’odierna riunione son presenti: avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; signor Giorgio De Lucchi; avv. Anna Cerbara, in rappresentanza del signor Giuseppe Angelo Baffi e della S.C.D. Ligorna 1922. Prima di dare corso alla fase istruttoria si registrano le richieste preliminari dell’avv. Stefanini e dell’avv. Cerbara nel merito delle quali il Tribunale, con la seguente ordinanza, così decide: IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Liguria viste le richieste preliminari degli Avvocati Marco Stefanini e Anna Cerbara accoglie quella dell’Avv. Cerbara in merito all’inosservanza dei termini di cui all’art. 41 CGS con rifissazione dell’udienza di trattazione; accoglie quella della Procura relativa allo stralcio della posizione di Bosio Maurizio, per mancanza di prova della notifica dell’atto di deferimento (il certificato di residenza prodotto porta una data precedente a quella della notifica dell’atto) con sospensione dei termini limitatamente alla posizione dello stesso Bosio Maurizio. La nuova udienza è fissata per la data di mercoledì 22 giugno 2016 ore 16,30 presso la sede del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C. – Via Dino Col 4/4 – Genova. Manda alla Segreteria del Comitato per l’invio di copia della presente alla Procura Federale e alle parti deferite.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it