COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale UNIVERSAL SOLARO – MENAGGIO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 17/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale UNIVERSAL SOLARO - MENAGGIO Con Fax in data 16-5-2016 ore 08,47, la società Menaggio ha inviato "preannuncio di reclamo" in ordine alla gara di che trattasi. Come pubblicato su al CU Nº 36 del 17-12-2015 del CRL punto 2.2.1, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - stagione sportiva 2015/2016 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale, vale a dire alla disposizione del Cu nº 191 della LND del16-12-2015 che riporta integralmente il CU nº 218/A del 14-12-2015 della Figc, che dispone quanto segue: a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). La società Menaggio tuttavia, a seguito del "preannuncio" non ha poi fatto pervenire nei termini su indicati ulteriore documentazione: pertanto il reclamo è inammissibile. Dagli atti di gara, sentito l'arbitro a chiarimenti e come da supplemento di rapporto inviato a mezzo mail in data 17-5-2016 ore 14,30, si evince che al 42º del primo tempo mentre il direttore di gara stava ammonendo un calciatore sentiva un urlo e giratosi notava un calciatore locale a terra con le mani sul volto. Alcuni calciatore locali avvertivano l'arbitro che il calciatore nº 8 Falotico Pietro della società Menaggio aveva colpito con un pugno il proprio compagno e lo avvicinavano chiedendo spiegazioni. Il direttore di gara non avendo visto direttamente l'atto di violenza non poteva assumere provvedimenti ed avvicinava il calciatore Falotico per allontanarlo ed evitare situazioni negative infatti il Falotico veniva spinto da alcuni calciatori locali che l'arbitro tuttavia non riusciva ad identificare. Da centrocampo poi il direttore di gara notava che alcuni dei calciatori di riserva di entrambe le panchine cercavano di fronteggiarsi ma venivano tenuti a bada dai rispettivi dirigenti. Tuttavia, nel frangente, l'arbitro notava che il calciatore Drago Diego della società Universal Solaro spintonava energicamente un avversario offendendolo e minacciandolo e dava una manata sul viso di un proprio compagno insolentendolo: per questo provvedeva ad espellerlo. A seguito di questi fatti diversi calciatori assumevano atteggiamenti minacciosi e si accendeva tra loro una baruffa e l'arbitro poteva notare a terra un calciatore strattonato per la maglia da altri calciatori che indossavano una pettorina e che pertanto, anche per la confusione che in quel momento si era verificata, non potevano essere individuati. Decideva per tali motivi di sospendere temporaneamente la gara e comunicava ai capitani delle due società tale decisione. Rientrava negli spogliatoi e chiamava le forze dell'ordine che prontamente sopraggiungevano. L'arbitro quindi constatato che le condizioni di normalità si erano ripristinate chiamava i capitani chiedendo di rientrare sul terreno di giuoco. Il capitano della società Menaggio si presentava in abiti borghesi e nonostante la richiesta e le rassicurazioni dell'arbitro asseriva che non vi erano le condizioni di sicurezza per riprendere il giuoco. A tal fine rilasciava all'arbitro dichiarazione scritta e sottoscritta da lui e dal dirigente accompagnatore. Al direttore di gara non restava che prendere atto della decisione della società Menaggio di non continuare la gara e dichiarava definitivamente sospesa la gara medesima. Visti gli artt.17 del CGS e 53 delle NOIF. PQM DELIBERA a) di comminare alla società Menaggio la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società Menaggio la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione agonistica, nonché l'ammenda di Euro 100,00; c) di squalificare il calciatore Drago Diego della società Universal Solaro per quattro gare per i motivi su esposti; d) dichiarare inammissibile il reclamo disponendo a carica della reclamante l'addebito della tassa se non versata. Di dare atto che gli altri eventuali provvedimenti disciplinari sono riportati nelle apposite sezioni del presente comunicato. Di inviare gli atti di gara alla Procura Federale al fine di identificare nel limite delle possibilità il responsabile dell'atto di violenza contro un calciatore locale verificatosi sul terreno di giuoco, riservandosi all'esito decisioni in merito.
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