COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LISSONE – VIS NOVA GIUSSANO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera del Giudice Sportivo Territoriale LISSONE - VIS NOVA GIUSSANO Dagli atti di gara, sentito l’arbitro ed il secondo assistente arbitrale a chiarimenti e come dai supplementi di rapporto inviati sia dal direttore di gara sia dal secondo assistente arbitrale, si evince che al 30° del primo tempo mentre il direttore di gara stava richiamando due calciatori veniva informato dal secondo assistente arbitrale di un fatto violento che nel frattempo si era consumato e non percepito dal direttore di gara. Infatti l’assistente citato segnalava al direttore di gara che il calciatore Scavo Giuseppe della società Vis Nova Giussano aveva sferrato una manata al volto di un avversario. Il direttore di gara di conseguenza provvedeva all’espulsione del calciatore Scavo il quale alla notifica del provvedimento avvicinava l’assistente arbitrale lo spintonava con entrambe le mani sul petto e lo scaraventava contro la rete di recinzione. Nel frattempo alcuni calciatori della società Vis Nova Giussano avevano accerchiato l’assistente ufficiale e tra essi il capitano della citata società signor Serio Daniele il quale anziché, come suo dovere, tutelare gli ufficiali di gara, urlava contro di essi. Peraltro anche alcuni spettatori offendevano la terna. La violenta spinta subita dall’assistente ufficiale determinava il direttore di gara a sospendere la stessa e con gli assistenti rientrava negli spogliatoi dove accertava che l’assistente arbitrale aveva riportato, a seguito della violenza dell’urto contro la recinzione, dolore al collo e ad una spalla. Ritenendo non più garantita la sicurezza per la terna, l’arbitro confermava la definitiva sospensione della gara e rimaneva nello spogliatoio fino a che, alle ore 18,00 circa, normalizzatasi la situazione e scortata dai dirigenti locali la terna poteva lasciare l’impianto sportivo per recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio. Come dai verbali del Pronto soccorso del citato ospedale risulta che l’assistente arbitrale sottoposto ad esame radiologico veniva dimesso con diagnosi “cervicalgia e trauma alla spalla”, con prognosi di giorni sei e con prescrizione di visita ortopedica che veniva effettuata in via ambulatoriale presso il medesimo presidio ospedaliero il dì seguente e, come da referto, veniva confermata la diagnosi come riscontrata il giorno precedente ed il paziente veniva dimesso con il consiglio di “utilizzo di collare cervicale per 5-6-giorni” prescrizione di terapia orale e “controllo clinico … tra dieci giorni se persistenza di sintomi”. La violenza commessa contro l'assistente arbitrale dal calciatore della società Vis Nova Giussano Signor Scavo Giuseppe è di notevole portata e non può essere in alcun modo giustificata: anzi il comportamento violento nei confronti dell'ufficiale di gara posto in essere a seguito della segnalazione da lui effettuata proprio a causa del comportamento altrettanto violento tenuto dal medesimo calciatore contro un avversario, che non solo non poteva essere ignorata dall'assistente ma necessariamente doveva essere segnalata, non può che essere ritenuta aggravante della sanzione da applicare. I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono inoltre oggettivamente responsabile la società Vis Nova Giussano, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell'art 4 comma 2 del C.G.S. Per tal motivo si ritiene di applicare a carico della società oltre alla prevista sanzione sportiva della perdita della gara anche un'ammenda ed inoltre va dato atto che la medesima società sarà soggetta alle sanzioni amministrative di cui CU della FIGC nº 104/A del 17-12-2015. Visti gli articoli 4, 16 comma 4/bis, 17 e 19 del CGS. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla società Vis Nova Giussano la sanzione della perdita della gara per 0-3. b) di comminare alla società Vis Nova Giussano, oggettivamente responsabile del comportamento violento, del proprio calciatore l'ammenda di € 300,00; c) di squalificare, per i motivi su indicati, il calciatore Scavo Giuseppe della società Vis Nova Giussano, per anni due vale a dire fino al' 16-5-2018; d) di squalificare, per i motivi su indicati, il calciatore Serio Daniele, capitano della società Vis Nova Giussano, per due gare; e) di dare atto che gli altri provvedimenti disciplinari sono pubblicati nelle rispettive sezioni del presente comunicato. f) di dare altresì atto che le presenti sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16 comma 4bis del CGS, come aggiunto con CU della FIGC nº 256/A del 27-1-2016 e con riferimento alla deliberazione del Consiglio Federale pubblicata sul CU della FIGC nº 104/A del 17-12-2015.
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