COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD AZZANO F. GRASSOBBIO Camp. Allievi B Gir. C Gara del 10.04.2016 tra ASD Azzano F. Grassobbio / Celadina C.U. n. 44 della Delegazione di Bergamo datato 21.04.2016.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Reclamo società ASD AZZANO F. GRASSOBBIO Camp. Allievi B Gir. C Gara del 10.04.2016 tra ASD Azzano F. Grassobbio / Celadina C.U. n. 44 della Delegazione di Bergamo datato 21.04.2016. La Società ASD AZZANO F. GRASSOBBIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che le ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre per 0-3, le ammende per complessivi Euro 150, lamentando che detta sanzione è ingiusta in quanto era rimasta senza il numero minimo di calciatori la squadra avversaria e non la reclamante considerato che era stato conteggiato un calciatore espulso dalla panchina, Luca Piantanida. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, anche alla squadra avversaria, sentita la reclamante sentito l'arbitro a chiarimenti osserva : come emerge dal rapporto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova la gara è stata interrotta dall'arbitro in seguito ad una rissa generalizzata alla quale hanno preso parte i calciatori di entrambe le squadre. L'arbitro ha inoltre precisato di aver indicato nel rapporto arbitrale solamente i calciatori più violenti che non erano tutti quelli da considerare espulsi in quanto avevano partecipato alla rissa un numero ben superiore di calciatori rispetto a quelli più violenti. Alla luce di ciò, deve ritenersi corretta la decisione del GS che merita di essere confermata, considerato che quando si verifica una rissa sul terreno di gara deve essere data partita persa ad entrambe le squadre per il solo fatto che i calciatori delle stesse abbiano preso parte alla rissa. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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