COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO Camp. Giovanissimi Gir. M Gara del 3/05/2016 tra Rhodense / Accademia Gaggiano C.U. n. 41 della Delegazione di Milano datato 5/05/2016 Squalifica Catalfamo Matteo per 3 gare

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società ASD ACCADEMIA GAGGIANO CALCIO Camp. Giovanissimi Gir. M Gara del 3/05/2016 tra Rhodense / Accademia Gaggiano C.U. n. 41 della Delegazione di Milano datato 5/05/2016 Squalifica Catalfamo Matteo per 3 gare La Corte di Appello Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Accademia Gaggiano; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 217/A in data 14/12/2015 della F.I.G.C., che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali per i reclami proposti alla Corte di Appello Territoriale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale e trascritta sul C.U. n. 36 del CRL in data 17/12/2016. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL in data 10/05/2016 a mezzo telefax alle ore 20,05 e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato in data 5-05-2016 sul C.U. n. 41 dalla delegazione di Milano. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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