COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12.04.2016 a carico di : AMAGOUA KPANYI ARISTIDE per violazione dell’ Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 40 comma 4 e 40 quater comma 3 delle NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016 con la FCD REAL CRESCENZAGO sebbene già tesserato per la ASD CANAZZA SANT’ERASMO; ASD CANAZZA SANT’ERASMO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 19/05/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE – datato 12.04.2016 a carico di : AMAGOUA KPANYI ARISTIDE per violazione dell' Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 40 comma 4 e 40 quater comma 3 delle NOIF per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016 con la FCD REAL CRESCENZAGO sebbene già tesserato per la ASD CANAZZA SANT'ERASMO; ASD CANAZZA SANT'ERASMO per violazione dell’Art. 4, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva in ordine ai fatti di cui sopra. Il Tribunale Federale Territoriale del CRL, preso atto che la società deferita è comparsa all’udienza fissata per il giorno 12.05.2016, rilevato che il rappresentante della procura ha chiesto la condanna del calciatore AMAGOUA KPANYI ARISTIDE a tre giornate di squalifica e della ASD CANAZZA SANT'ERASMO all’ammenda di Euro 500,00 e che la società deferita ha chiesto l’assoluzione e/o l’applicazione del minimo delle sanzioni, essendo del tutto estranea al comportamento del calciatore. Osserva Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale emerge chiaramente che il calciatore AMAGOUA KPANYI ARISTIDE in data 29.9.2015 ha sottoscritto la richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 2015/2016 con la FCD REAL CRESCENZAGO sebbene già tesserato per la ASD CANAZZA SANT'ERASMO. Le responsabilità del calciatore deferito in ordine alla violazione del disposto di cui Art. 1 bis comma 1 CGS in relazione agli Artt. 40 comma 4 e 40 quater comma 3 delle NOIF è evidente. Dai documenti agli atti del giudizio emerge altresì la buona fede del società deferita la quale era del tutto estranea al comportamento del calciatore. Alla luce della tenue gravità del comportamento tenuto dai deferiti si ritiene equo modulare le sanzioni ai deferiti nei termini sotto riportati. Tanto premesso il Tribunale Federale Territoriale, commina a AMAGOUA KPANYI ARISTIDE 3 giornate di squalifica; alla ASD CANAZZA SANT'ERASMO Euro 100,00 di ammenda.
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