COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 98 (PARTITA PERSA, INIBIZIONE DIRIGENTE, SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORI) (GARA GIOVANI MORCONE – VOLTURINO DEL 30.04.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 13^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 Del 19 Maggio 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale A.S.D. VOLTURINO – AVVERSO DECISIONI DEL G.S.T. – C.U. N. 98 (PARTITA PERSA, INIBIZIONE DIRIGENTE, SQUALIFICA ALLENATORE E CALCIATORI) (GARA GIOVANI MORCONE – VOLTURINO DEL 30.04.2016 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 13^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso, sentita la società che ha espressamente chiesto l’audizione e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La ricorrente ha impugnato la delibera del G.S., pubblicata sul C.U. n. 98 del 5 maggio 2016, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: punizione sportiva della perdita della gara per 0- 3; inibizione del dirigente Campanelli Antonino fino a tutto il 3 giugno 2016; squalifica dell’allenatore Velardi Fiorangelo fino a tutto il 31 dicembre 2017; squalifica dei calciatori Franciosa Pasquale, fino a tutto il 30 giugno 2018, e Di Pasqua Roberto, fino a tutto il 31 dicembre 2018, negando che i fatti riportati nel referto arbitrale e nel supplemento di rapporto si siano verificati, anzi sostenendo che la descrizione degli stessi è del tutto inventata, richiedendo la ripetizione della gara e l’annullamento di tutti i provvedimenti disciplinari inflitti ai propri tesserati. Viene pure sostenuto in ricorso che la fine anticipata della gara è stata dovuta ad un errore tecnico del direttore di gara che, avendo espulso tre calciatori del Volturino, ha ritenuto che “il numero degli espulsi era superiore al limite consentito dal regolamento”, e, successivamente, accortosi dell’errore “ha pensato bene di INVENTARE di sana pianta la commovente storiella” riportata sul supplemento di rapporto. A sostegno di tali tesi la ricorrente chiede di ascoltare a testimoni dirigenti e calciatori della squadra avversaria anche in presenza del direttore di gara. In sede di audizione la società ha depositato delle note ad integrazione del ricorso intese a sostenere quanto in esso riportato, indicando “discrepanze” nella descrizione dell’accaduto da parte dell’arbitro, rappresentando che i Carabinieri non sono stati chiamati dal direttore di gara ma da una terza persona che aveva accompagnato lo stesso, confermando così che questi erano comunque intervenuti, e, infine, facendo considerazioni e richieste riguardo al referto medico che riporta le lesioni subite dall’arbitro. Ha, anche, depositato copia di una delibera del G.S. Territoriale, pagina 1058 del C.U. n. 41 del 27 novembre 2014, nella quale risulta che l’allenatore Velardi Fiorangelo si era prodigato per fermare sostenitori della propria squadra che si avvicinavano minacciosi verso l’arbitro della gara Volturino-Cercemaggiore del 9 novembre 2014. Va preliminarmente rilevato che la sanzione della inibizione del dirigente Campanelli Antonino, contenuta nel limite inferiore ad un mese, non è ricorribile in applicazione del disposto dell’art. 45, comma 3, lettera b), del C.G.S., con la conseguenza che il ricorso sul punto va dichiarato inammissibile. Va pure rilevato che il C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e né, tantomeno, l’escussione di testimoni, indicando all’art. 35 i mezzi di prova e le formalità procedurali, in particolare al comma 1 che “i rapporti dell’arbitro e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Sul punto la giurisprudenza è univoca ritenendo che le risultanze di tali atti, quando non sono manifestamente lacunose o contraddittorie, hanno efficacia probatoria piena ed indiscutibile. Nel caso in esame, pertanto, essendosi la società ricorrente limitata a negare l’accaduto, questa Corte Sportiva deve tenere conto delle risultanze degli atti ufficiali e degli allegati esistenti nel procedimento, verificare se le stesse sono lacunose o contraddittorie e, nel caso negativo, procedere alla loro valutazione al fine di stabilire se le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado sono congrue. L’analisi degli accadimenti, riportati con precisione e dovizia di particolari, confortati dal referto medico rilasciato dalla struttura S.A.U.T. di Morcone nella immediatezza del fine partita, non lasciano dubbi a questa Corte circa le modalità in cui si sono svolti, la individuazione dei tesserati coinvolti e le lesioni riportate dal direttore di gara. Quanto sopra, accertato che la sospensione della gara è stata conseguenza della condotta violenta tenuta dal calciatore Franciosa Pasquale, consistita nel dare una testata al direttore di gara che ha prodotto perdita di equilibrio, giramento di testa e dolore insistente, e, quindi, la impossibilità di portare a termine la gara, porta a rigettare la richiesta di ripetizione della gara ed a confermare la squalifica dello stesso calciatore fino al 30 giugno 2018; a confermare la squalifica dell’allenatore Velardi Fiorangelo fino al 31 dicembre 2017 perché risulta che lo stesso ha tenuto comportamento ingiurioso, offensivo e minaccioso, opportunamente e precisamente indicato con le parole usate nell’occasione, nonché condotta violenta a carico dell’arbitro nelle modalità pure riportate in modo chiaro e preciso nel supplemento di rapporto, che ha prodotto lesioni personali riscontrate in sede di visita nella struttura sanitaria, con l’aggravante che sono stati tenuti da persona ricoprente il ruolo di allenatore e come tale tenuto a dare l’esempio e ad attivarsi per il rispetto delle norme calcistiche e per la salvaguardia del direttore di gara. Può essere riconosciuta la riduzione della squalifica del calciatore Di Pasqua Roberto, lasciandola comunque in limiti afflittivi, tenuto conto che la sua condotta violenta nei confronti del direttore di gara si è concretizzata con un pugno al fianco destro nell’occasione dell’aggressione, che pure ha prodotto effetti fisici sul medesimo, equiparandola per gravità ed effetti a quella posta in essere dal calciatore Franciosa Pasquale. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto conferma la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 inflitta dal G.S. a carico della società A.S.D. Volturino, conferma la squalifica del calciatore Franciosa Pasquale fino al 30/06/2018, conferma la squalifica dell’allenatore Velardi Fiorangelo fino al 31/12/2017, riduce la squalifica del calciatore Di Pasqua Roberto a tutto il 30/06/2018. Dichiara inammissibile il ricorso avverso la inibizione del dirigente Campanelli Antonino. Conferma nel resto la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. 98 bel 5 Maggio 2016. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it