COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 155 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 55 del 20.04.2016 Reclamo della società G.S. San Miniato A.S.D. avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo di Siena ai calciatori Capitoni Christian, Cenni Alberto e Torri Niccolò, tutte fino al 20.11.2016 (sette mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 155 Stagione sportiva 2015 -2016 Oggetto: C.U. n. 55 del 20.04.2016 Reclamo della società G.S. San Miniato A.S.D. avverso le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo di Siena ai calciatori Capitoni Christian, Cenni Alberto e Torri Niccolò, tutte fino al 20.11.2016 (sette mesi). Con tempestivo reclamo la società G.S. San Miniato ASD impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (Siena), con la quale è stata inflitta ai calciatori Capitoni Andrea, Cenni Alberto e Torri Niccolò la squalifica per 7 mesi (fino al 20.11.2016), con la seguente motivazione: “Dopo aver insultato il D.G., nel mentre continuavano a farlo, gli si avvicinavano a circa 10 centimetri dal suo volto e, portandoli le mani sulle spalle e sul petto, lo spingevano senza farlo cadere. A causa delle spinte il D.G. si abbassava e si riparava la testa con le braccia, ma questo comportamento di difesa gli impediva di identificare altri quattro giocatori del San Miniato che sebbene un po’ più indietro rispetto agli altri avevano comunque partecipato all’aggressione. A questo punto intervenivano in aiuto del D.G. due dirigenti della Società Chiusi che si frapponevano fra i giocatori del San Miniato e il D.G. stesso. Stante la situazione veniva sospesa la gara e richiesto l’intervento della Forza Pubblica la quale consentiva al D.G. di lasciare l’impianto sportivo in sicurezza e recuperare la propria auto. Il D.G., richiesto da questo G.S.T. di precisare chi fosse il capitano della squadra San Miniato onde procedere alla identificazione degli altri quattro responsabili dei comportamenti descritti, riferisce di non essere in grado di ricostruire il nominativo. La sanzione è aggravata in considerazione della sospensione dell’attività nel periodo estivo”. Nel rammentare il valore di prova privilegiata attribuito dalle Carte Federali al referto arbitrale, la reclamante contesta la congruità della sanzioni inflitte ai propri tesserati, evitando la contestazione dell’ammenda ricevuta e ogni valutazione in ordine all’esito gara, non avendo intenzione di sminuire gli episodi riportati dal direttore di gara, al quale vengono formalizzate le proprie scuse. La società si lamenta del fatto che nel provvedimento impugnato il GST ha omesso di indicare l’intensità delle spinte, individuando erroneamente un nesso di causalità tra queste e il gesto di protezione compiuto dall’arbitro, assolutamente assente nel referto di gara. Rileva in proposito l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte del GST, il quale ha qualificato le condotte dei calciatori come violente, anziché inserirle nel novero delle condotte irriguardose. Evidenzia, per tali fini, che dalla semplice valutazione delle dichiarazioni arbitrali è possibile desumere il carattere non violento delle condotte contestate e l’assenza di un nesso di causalità tra le stesse e il gesto di protezione dell’arbitro, avendo quest’ultimo affermato di essersi abbassato istintivamente, escludendo alla radice qualsiasi azione coercitiva dei tesserati. A supporto di quanto appena affermato, evidenzia che l’episodio contestato è da individuarsi in una protesta verbale che poi si è concretizzata in atteggiamento irriguardoso e di ingiurie, ma non in un’aggressione; termine impropriamente utilizzato dal GST per motivare i provvedimenti di squalifica oggi impugnati. La reclamante contesta inoltre l’esistenza di un nesso di causalità tra l’intervento delle Forze dell’Ordine e l’uscita in sicurezza dell’Arbitro dall’impianto, non trovando alcun supporto e riscontro nel referto arbitrale, in assenza, come già detto, della verificazione di circostanze idonee a mettere a rischio l’incolumità dell’Arbitro, e di comportamenti successivi alla gara tali da rendere necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine. Ritiene ancora la reclamante, in tema di sperequazione della sanzione, che la valutazione sull’afflittività compiuta dal GST in ragione della sospensione delle attività sportive nel periodo estivo, seppur corretta, è da ritenersi mal posta, ritenuto che il periodo intercorrente tra la data di conclusione delle attività sportive e la data di ripresa delle stesse (luglio – settembre) può essere pesata nella misura complessiva di due mesi. Nel prendere in esame la posizione del calciatore Capitoni, sottolinea che dall’esame del referto arbitrale emerge che lo stesso ha ricevuto un’ammonizione al 30’ s.t. per ‘comportamento antisportivo’, vale a dire allo stesso minuto nel quale l’arbitro ha deciso di sospendere la gara: ritiene, pertanto, che la sua condotta non possa che essere contestualizzata nelle proteste nei confronti dell’arbitro, perché diversamente sarebbe difficile immaginare il Capitoni compiere due azioni nello stesso identico frangente: l'una di fronte all’arbitro, l'altra in diversa zona del campo di giuoco. Tutto ciò volto a dimostrare l’illogicità del percorso logico argomentativo che ha portato il GST a comminare le sanzioni impugnate per le quali chiede, previa audizione, formale riduzione. All’udienza del 13 maggio 2016, nonostante rituale convocazione, nessuno rappresentante della società san Miniato si è presentato per la discussione del reclamo. La Corte, richiesto e acquisito un supplemento di rapporto, esaminati gli atti, delibera quanto segue. Le censure mosse dalla reclamante attengono esclusivamente alla contestazione della congruità della sanzioni comminate ai calciatori, ragione per cui viene omessa ogni verifica sulla legittimità dei fatti riportati nel referto dal direttore di gara. L’indagine della Corte, pertanto, avrà per oggetto, solo la valutazione di congruità delle sanzioni comminate, avuto riguardo alla rappresentazione dei fatti contenuta nei referti arbitrali e in considerazione dei motivi di doglianza sollevati dalla reclamante. Il reclamo merita accoglimento. Il puntuale esame degli elementi e delle singole circostanze contenute nei referti di gara conducono il Collegio ad aderire all’impostazione difensiva offerta dalla reclamante, con particolare riferimento alla differente lettura ed interpretazione delle condotte contestate ai calciatori rispetto a quanto indicato dal GST. Le sanzioni comminate dal GST appaiono, infatti, frutto di un’errata valutazione del materiale probatorio e di un’errata interpretazione delle dichiarazioni arbitrali, poiché il solo esame del referto gara avrebbe potuto indirizzare il Giudice di prime cure a ritenere le condotte contestate prive dei tratti essenziali della violenza, ritenendosi piuttosto in presenza di condotte, che seppur animate da inequivoca intenzionalità e caratterizzate da espressioni verbali ingiuriose, si inseriscono all’interno di un contesto che, per modalità e conseguenze cagionate, appare di eccessiva e ingiustificata protesta, ma non di violenza, non rivenendosi in atti elementi che integrino l’esistenza di un’aggressione in danno del direttore di gara. Indirizzano in tale senso le dichiarazioni contenute nel referto, con la quali il direttore di gara precisa di essersi istintivamente abbassato e riparato con le braccia a copertura della testa, tutto ciò dopo aver ricevuto le spinte alle spalle e al petto che lo stesso arbitro ha definito di lieve entità. Non si può soprassedere dal rilevare che, con molta probabilità, il direttore di gara ha avuto un’errata percezione dei fatti, sopravvalutando il pericolo proveniente dalle condotte contestate, ponendosi, seppur istintivamente, in maniera del tutto ingiustificata in una posizione di estrema difesa che, tra l’altro, gli ha impedito di identificare i calciatori responsabili delle offese che si trovavano posizionati nelle retrovie rispetto ai tre giocatori di cui oggi si discute. Ne consegue, pertanto - per le richiamate ragioni - l’assenza di qualsiasi elemento integrativo delle condotte di violenza, dovendosi piuttosto ritenere integrati nel caso in esame comportamenti riconducibili alla categoria delle condotte altamente irriguardose poste in danno degli ufficiali di gara. In questo senso conduce altresì l’esame negativo della questione attinente la sussistenza di circostanze idonee a mettere a rischio l’incolumità del direttore di gara, non rivenendosi in atti il compimento di gesti di natura violenta che, sebbene non successivi allo svolgimento della gara, avrebbero potuto determinare nell'arbitro un sentimento di paura e angoscia nel lasciare l’impianto sportivo se non scortato dalle Forze dell’Ordine. Alla luce di quanto appena detto, ne deriva inevitabilmente una riduzione dell’entità della sanzioni comminate ai richiamati calciatori, sanzioni che vengono rideterminate dalla Corte nella misura complessiva di mesi 5 (cinque), in applicazione dei criteri dalla stessa costantemente seguiti in fattispecie similari, tenuto conto, peraltro, del periodo di inattività delle competizioni sportive durante il periodo estivo. Per quanto riguarda, invece, la questione riguardante della mancata identificazione dei tesserati responsabili delle offese nei confronti del D.g., in relazione alla quale il GST ha ritenuto di non dover applicare alcuna sanzione per omessa trascrizione sulle note di gara del ruolo di capitano e di vicecapitano, la Corte ritiene opportuno disporre l’invio degli incartamenti alla Procura Federale per quanto di competenza, avendo cura la stessa di individuare i tesserati responsabili dei richiamati illeciti ad oggi rimasti sconosciuti, in subordine il calciatore che al momento del fatto rivestiva il ruolo di capitano o di vice-capitano e, infine, di accertare se alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento possa rivenirsi la violazione di ulteriori disposizioni federali non rilevate dal Giudice di prime cure. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana: in accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche comminate ai calciatori Capitoni Christian, Cenni Alberto e Torri Niccolò al 20.09.2016 (5 mesi); ordina l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza; dispone non effettuarsi l’addebito della tassa di reclamo.
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