COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 152 stagione sportiva 2015/2016 Gara Ulignano C5 – C.S. Anchetta (8-3) dell’08.04.2016. Campionato Calcio a Cinque Serie C/1. In C.U. n. 60 del 14 aprile 2016 C.R. Toacana.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 68 del 19/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 152 stagione sportiva 2015/2016 Gara Ulignano C5 – C.S. Anchetta (8-3) dell’08.04.2016. Campionato Calcio a Cinque Serie C/1. In C.U. n. 60 del 14 aprile 2016 C.R. Toacana. Reclama l’A.S.D. Ulignano Calcio a 5 avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.T. per la Toscana: -“A CARICO DIRIGENTI SQUALIFICA FINO AL 14/12/2018 MASSI ANDREA (ULIGNANO CALCIO A 5) A fine gara correva raggiungendo alle spalle il D.G. e lo colpiva con le mani sulla schiena, in maniera violenta e con una sequenza di tre colpi. Tale gesto provocava in capo all’arbitro un leggero malore che lo costringeva a sedersi. Accompagnava la suddetta azione con frasi offensive all’indirizzo del D.G.”; -“A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 140,00 (ULIGNANO CALCIO A 5) Per tesserati non identificati che a fine gara offendono il D.G.”. Per quanto riguarda la squalifica del proprio dirigente la Società reclamante osserva che la mano del Massi sarebbe entrata in contatto con la spalla dell’Arbitro in maniera tutt’altro che violenta al solo scopo di richiamare l’attenzione di quest’ultimo. D’altra parte in tale contesto il predetto dirigente – sempre a dire della reclamante – non avrebbe pronunciato alcuna frase offensiva all’indirizzo del D.G., così come nessuna frase offensiva sarebbe stata pronunciata da altro tesserato. Inoltre la Società Ulignano afferma che l’intenso dolore lamentato dall’Arbitro sarebbe stato “millantato” dal medesimo allo scopo di sviare l’attenzione da una direzione di gara più che criticabile. Anzi - asserisce sempre la reclamante – il D.G. avrebbe altresì pronunciato una frase circa l’intendimento di ritenere responsabile la Società ospitante in ordine ad eventuali graffi o danni alla propria autovettura, tale da denotare un preconcetto negativo verso l’Ulignano Calcio a 5. Viene evidenziato infine che l’Arbitro rimaneva chiuso nel proprio spogliatoio fino oltre la mezzanotte e dal momento che lo stesso era in possesso dei documenti dei dirigenti e giocatori, tale condotta avrebbe recato notevole disagio ai tesserati locali ed ospiti i quali sono stati costretti a ritardare il rientro verso le proprie abitazioni. Per quanto esposto la reclamante chiede una riduzione della squalifica del proprio dirigente e la revoca dell’ammenda evidenziando tuttavia che, laddove il gravame fosse integralmente rigettato, la stessa si riserva di adire le vie della giustizia ordinaria anche al fine di salvaguardare la pubblica onorabilità in ragione delle dichiarazioni rese dal D.G. che vengono definite dalla stessa come mendaci. Richieste osservazioni al D.G. in ordine a quanto esposto nel reclamo, quest’ultimo precisa innanzitutto che il dolore provocatogli dai colpi del dirigente era soltanto un leggero dolore e non millantava alcun intenso dolore come sostenuto dalla Società Ulignano, tanto che, contrariamente a quanto indicato sempre dalla reclamante, non si accasciava al terreno, ma semplicemente si sedeva per recuperare fiato e capire esattamente cosa stesse accadendo. Conferma le frasi offensive pronunciate dal Massi e già riportate nel referto di gara, così come conferma le frasi offensive pronunciate dai tesserati dell’Ulignano, rimasti non identificati in quanto le frasi venivano solo udite dal D.G. anche se lo stesso le indica come certamente provenienti dallo spogliatoio della Società ospitante. Per quanto riguarda la propria autovettura il D.G. afferma di essersi limitato a riferire alla dirigenza locale quanto previsto nella vigente circolare federale afferente appunto la custodia dell’autovettura del D.G., mezzo che comunque nel caso di specie non riportava alcun danno. Infine precisa che i documenti venivano restituiti alle rispettive società soltanto dopo circa venti minuti dal termine della gara. In ordine alla squalifica del dirigente Massi Andrea questo Collegio rileva innanzitutto come la condotta posta in essere dal medesimo trovi conferma nel rapporto di gara nonché nella successiva integrazione fornita dal D.G. ai quali deve essere comunque attribuita fede privilegiata. Tuttavia la Corte, nonostante il contegno del Massi sia certamente grave e censurabile, dovrà valutarlo anche in ordine alle effettive conseguenze derivanti dallo stesso. In particolare il dolore cagionato all’Arbitro è stato definito da quest’ultimo come leggero e, sempre come dallo stesso confermato, il D.G. si è limitato a sedersi semplicemente per recuperare fiato. Tali aspetti devono pertanto condurre ad una rimodulazione della squalifica che appare eccessiva in ordine agli addebiti contestati. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l’ammenda inflitta dal G.S.T. per le frasi offensive provenienti dallo spogliatoio da parte di tesserati non identificati le quali, pur trovando conferma negli atti ufficiali e dovendo comunque essere censurate, meritano tuttavia una sanzione pecuniaria più mite in quanto si tratta di un unico episodio verificatosi a fine gara e neanche alla presenza dell’Arbitro. Infine questo Collegio ritiene che le gravi affermazioni effettuate dalla Società reclamante circa la supposta mendacia delle dichiarazioni rese dal D.G. negli atti ufficiali necessitino di un adeguato supplemento di indagine da parte della Procura Federale. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo squalificando il dirigente Massi Andrea fino a tutto il 14.12.2017 ed infliggendo all’A.S.D. Ulignano Calcio a 5 la sanzione pecuniaria di Euro 100,00. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale affinché vengano effettuati i dovuti accertamenti sulle circostanze specificate in motivazione. Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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