COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 390 TFT 37 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 525/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CARLENTINI Sig. CARLO SCALISI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 18 calciatori tesserati per la A.S.D. Carlentini, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 390 TFT 37 DEL 17 MAGGIO 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 525/B DEFERIMENTO A CARICO DI: A.S.D. CARLENTINI Sig. CARLO SCALISI (Presidente all’epoca dei fatti) N° 18 calciatori tesserati per la A.S.D. Carlentini, all’epoca dei fatti. Campionato di 1^ categoria, stagione sportiva 2014/2015. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36). Con nota del 31/03/2016 prot. 10407/349 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva. La Società deferita ha fatto pervenire nei termini nota di trasmissione di n° 15 certificati medici relativi all’indicata stagione sportiva per i seguenti nominativi: sigg. Kevin Corso, Andrea Serravalle, Alan Amoroso, Christian Cammarata, Marco Ganci, Davide Modica, Sebastian Modica, Vincenzo Nibali, Andrea Nicastro, Sergio Scaparra, Benedetto Sicura, Michel Sparagnini, Giovanni Siciliano, Francesco Vizzi, Giuseppe Nastasi.Non sono di contro pervenuti i certificati di idoneità dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro. Il rappresentante della Procura Federale, rimettendosi alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale in relazione alla posizione dei sopra indicati n° 15 calciatori, ha insistito per il resto sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - ammenda di € 300,00 a carico della Società deferita; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi quattro a carico del tesserato deferito sig. Carlo Scalisi; - squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio, Kevin Di Carro, tesserati per la Società deferita all’epoca dei fatti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori tesserati sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro, che sarebbe stato onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della A.S.D. Carlentini; - l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Carlo Scalisi; - l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Costanzo, Daniele Fazio e Kevin Di Carro, tesserati per la A.S.D. Carlentini all’epoca dei fatti. Dispone il proscioglimento dei calciatori sigg. sigg. Kevin Corso, Andrea Serravalle, Alan Amoroso, Christian Cammarata, Marco Ganci, Davide Modica, Sebastian Modica, Vincenzo Nibali, Andrea Nicastro, Sergio Scaparra, Benedetto Sicura, Michel Sparagnini, Giovanni Siciliano, Francesco Vizzi, Giuseppe Nastasi. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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