COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 16.04.2016 A PONTE NUOVO DI TORGIANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.157 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CICULI ANDREA PER OTTO GARE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORGIANO – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA IL 16.04.2016 A PONTE NUOVO DI TORGIANO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.157 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 20.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CICULI ANDREA PER OTTO GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e dall’audizione dell’arbitro è emerso che il calciatore Ciculi Andrea, identificato con certezza dal direttore di gara, ha pronunciato nei confronti di quest’ultimo frasi ingiuriose e minacciose e, nel contempo, lo ha spinto lievemente e, come precisato dall’arbitro stesso, senza alcuna violenza. Alla luce di quanto precede, tenuto conto che si è trattato di una condotta violenta quanto piuttosto in una irriguardosa protesta, la Corte ritiene equo contenere la squalifica al calciatore Ciculi Andrea in cinque giornate effettive di gara. P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Ciculi Andrea a cinque giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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