COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANI SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANI SCHIAVO – RIVO DISPUTATA IL 17.04.2016 A CASALINA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 300,00. ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PARIOTA ANTONIO PER SEI GARE; RISARCIMENTO DANNI DIRETTORE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 168 del 13/05/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. GIOVANI SCHIAVO IN RIFERIMENTO ALLA GARA GIOVANI SCHIAVO - RIVO DISPUTATA IL 17.04.2016 A CASALINA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.77 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 21.04.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 300,00. ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PARIOTA ANTONIO PER SEI GARE; RISARCIMENTO DANNI DIRETTORE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali di gara e all’esito dell’audizione dell’arbitro e del rappresentante della Società, la Corte ritiene che le sanzioni irrogate dal G.S. meritino sostanziale conferma, seppur nei limiti di cui si dirà più avanti. Per quanto concerne la condotta addebitata al calciatore Antonio Pariota, si rileva che egli è stato espulso dal terreno di gioco e nell’occasione ha tenuto un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara, facendo anche espresso riferimento all’autovettura dello stesso; alla luce di ciò, la squalifica inflitta dal G.S. merita integrale conferma. Con riferimento al danneggiamento subito dal veicolo dell’arbitro, la Corte ritiene che, nel sostanziale rispetto delle procedure previste per la custodia del mezzo, si debba tener conto che si verte in ipotesi di avaria manifestatasi solo in initere, ma pur sempre nelle immediate adiacenze dell’impianto di gioco (circa 800 metri), dal momento che gli pneumatici hanno perso progressivamente pressione durante la marcia; ciò ha impedito all’arbitro di avvedersi del danno nel momento in cui ha ripreso la disponibilità dell’auto. La Corte ritiene inoltre esistente il nesso di riconducibilità dell’evento dannoso con una condotta posta in essere all’interno dell’impianto; ciò sia in considerazione della specifica frase minacciosa pronunciata dal calciatore Pariota, sia tenuto conto della dichiarazione rilasciata dalla Equicon, dalla quale si evince che i due pneumatici danneggiati “presumibilmente sono stati forati da una lama di coltello o punteruolo”. Ciò posto, si ritiene tuttavia equo limitare l’obbligo risarcitorio a carico della Società all’intero importo del carro attrezzi e dell’equilibratura, ma solo al 50% dell’importo dello scontrino del 20/04/2016, relativo alla sostituzione dei pneumatici, in quanto non sussiste dimostrazione che si sia effettivamente reso indispensabile sostituire tutte e quattro le gomme e non soltanto le due danneggiate. Sussiste ovviamente la responsabilità della Società per i fatti accaduti all’interno o nelle immediate adiacenze dell’impianto gioco, ragion per cui merita conferma anche la ammenda di Euro 300,00 inflitta dal G.S.. Pag. 3381 / C.U. N. 168 P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, limita l’obbligo a carico della società A.S.D. Giovani Schiavo di risarcimento dei danni materiali cagionati all’autovettura del direttore di gara all’intero importo del carro attrezzi e dell’equilibratura, ma solo al 50% dell’importo dello scontrino del 20/04/2016, prodotto dal direttore di gara, relativo alla sostituzione dei pneumatici. Conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it