F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. FIORENZUOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIROMETTA MATTEO SEGUITO GARA FIORENZUOLA/ CALCIO LECCO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO U.S. FIORENZUOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIROMETTA MATTEO SEGUITO GARA FIORENZUOLA/ CALCIO LECCO DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al sig. Matteo Girometta, calciatore della U.S. Fiorenzuola 1922 Scarl, «per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto», nel corso della gara U.S. Fiorenzuola/Calcio Lecco del 14.10.2015. Avverso siffatta decisione propone ricorso la U.S. Fiorenzuola, ritenendo che dalle immagini (che allega) «la presunta manata al volto è avvenuta chiaramente a gioco in corso con l’arbitro che fischia dopo il fatto per decretare il fallo ed espellere il calciatore». Chiede, dunque, la società reclamante una riduzione della squalifica alla luce della riconduzione del fallo nell’ambito di un intervento durante la fase di gioco e non a gioco fermo. Il reclamo non può trovare accoglimento. Il fatto “storico” è acclarato. Nel referto ufficiale di gara, accompagnato dalla nota efficacia privilegiata, vi è una ricostruzione puntuale e dettagliata del comportamento oggetto di sanzione: si è trattato di una condotta violenta, avendo il calciatore di cui trattasi colpito volontariamente l’avversario al volto con una manata. La prospettata argomentazione difensiva, per quanto corretta in punto di diritto, non ha rilievo nel caso di specie. Infatti, come detto, il gesto ha avuto contenuto violento e, pertanto, la relativa sanzione va individuata in relazione alla fattispecie prevista e punita dall’art. 19, comma 4, lett. b, C.G.S.. Di conseguenza, anche laddove il fallo sia effettivamente avvenuto a gioco in corso e non già a gioco fermo, la natura sostanzialmente violenta e volontaria dello stesso, non potrebbe comunque comportare una determinazione della sanzione al di sotto del minimo edittale previsto per la fattispecie. In definitiva, la sanzione come determinata dal Giudice Sportivo appare congrua rispetto ai fatti come refertati e, pertanto, merita conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Fiorenzuola di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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