F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/VITERBESE CASTRENSE DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO S.E.F. TORRES 1903 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA S.E.F. TORRES 1903/VITERBESE CASTRENSE DEL 27.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 30.9.2015) La società Torres 1903 S.r:l. ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, in riferimento alla gara del 27.9.2015 tra Torres e Viterbese Castrense, che ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 500,00, come si evince dal comunicato ufficiale del 27.9.2015. La società ricorrente deduce che i fatti oggetto dell’incolpazione non si sono svolti nella maniera descritta dall’assistente di gara e pertanto la pena è stata ingiustamente irrogata. Il reclamo non è fondato. 6 Nel rapporto redatto dall’assistente di gara è dato leggere: . La sezione osserva che il rapporto dell’assistente di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento dei tifosi locali. Pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che i tifosi siano entrati sul terreno di gioco; cosa non ammessa dai regolamenti e quindi giustamente sanzionato dalla pena pecuniaria suddetta, che viene giudicata equa tenuto conto anche dei precedenti in casi analoghi. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.E.F. Torres 1903 di Sassari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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