F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASINI LEONARDO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 8. RICORSO A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASINI LEONARDO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/POGGIBONSI DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015) La società Gualdo Casacastalda ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che ha irrogato, in ordine alla partita Gualdo Castalda/Poggibonsi disputata in data 4.10.2015, la pena della squalifica di 6 giornate al proprio calciatore Leonardo Casini, oltre all’ammenda di € 1.000,00 a carico della medesima società, come si evince dal Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015. La società ricorrente deduce che la squalifica sia eccessiva visto che il calciatore non ha avuto nessun tipo di comportamento violento nei confronti del direttore di gara e quindi chiede la riduzione da 6 a 2 giornate di squalifica. Nel rapporto del Giudice di gara è dato leggere: . Il ricorso non è fondato. La sezione osserva che il rapporto del giudice di gara, la cui veridicità non può essere messa in dubbio dalle apodittiche affermazioni contenute nel ricorso, descrive in maniera circostanziata il comportamento del calciatore sanzionato. Pertanto, su questa base, è del tutto verosimile che egli abbia tenuto un comportamento violento e comunque assai minaccioso. La pena irrogata è del tutto congrua, non essendo ammissibile assumere un contegno siffatto nei confronti del giudice di gara, poiché, anche se questo non si è trasformato in un’aggressione più grave, vi è stato contatto fisico e rimane comunque altamente lesivo della dignità della massima autorità sportiva della gara. Pertanto il reclamo va rigettato e la decisione del Giudice Sportivo va integralmente confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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