F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 9. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI GIUDICE SPORTIVO MERITO GARA BISCEGLIE/TARANTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
9. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO DECISIONI GIUDICE SPORTIVO MERITO GARA BISCEGLIE/TARANTO DEL 16.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, ha inflitto la sanzione della perdita della gara per 0-3 alla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. per aver impiegato, nell’incontro Bisceglie/Taranto del 16.9.2015, il calciatore Bgom Ndiaga in posizione irregolare. Avverso tale provvedimento la Società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva A.P.D. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 10.10.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per 8 iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso, presentata dalla società A.S. Bisceglie 1913 Don Uva APD di Bisceglie (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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