F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 12. RICORSO A.S.D. BUSTESE RONCALLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALEX SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/BUSTESE RONCALLI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
12. RICORSO A.S.D. BUSTESE RONCALLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROMANO ALEX SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/BUSTESE RONCALLI DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 39 del 12.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone B, Folgore Caratese/Bustese 10 Roncalli svoltasi il 10.10.2015, comminava a carico del calciatore Romano Alex la sanzione della squalifica di 3 gare effettive “per avere rivolto espressioni irriguardose nei confronti del Direttore di gara. In seguito alla notifica del provvedimento continuava a gesticolare platealmente in segno di protesta”. Nel ricorso avverso la suddetta decisione, l’ A.S.D. Bustese Roncalli afferma che il giocatore, nell’ allontanarsi “effettivamente gesticolava ma non così platealmente da essere offensivo e lesivo in nessun modo nei confronti del Direttore di gara” e chiede conclusivamente una riduzione della sanzione. Il ricorso va respinto. Il referto arbitrale, peraltro non messo in discussione dal reclamante, evidenzia chiaramente sia le espressioni ingiuriose ed irriguardose pronunciate dal giocatore, sia il compimento, dopo l’espulsione, di gesti concitati rivolti all’arbitro. Ne consegue che tale complessivo comportamento, ad avviso del Collegio, è stato equamente valutato come meritevole della sanzione applicata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bustese Roncalli di Busto Garolfo (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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