F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 13. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/JESINA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
13. RICORSO S.S.D. JESINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/JESINA CALCIO DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)
Con reclamo del 14.10.2015 la S.S.D. Jesina Calcio S.r.l. impugnava la sanzione dell’ammenda di €. 2.000,00 comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con provvedimento di cui al Com. Uff., n. 40 del 14.10.2015 a seguito della gara contro il Città Giulianova (Campionato Nazionale di Serie D- Girone F) disputatasi l’11.10.2015. Si sosteneva al riguardo che la contestazione verso l’arbitro aveva assunto solo carattere verbale senza il lancio di sputi, mentre il lancio di palline sarebbe stato del tutto inoffensivo trattandosi di palline di cotone. La reclamante chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione o, in subordine, la sua riduzione. Il ricorso è infondato e va respinto. Dal supplemento di referto arbitrale si rileva chiaramente che l’arbitro è stato colpito durante tutta ala gara e, particolarmente nel secondo tempo, da ripetuti sputi (circa 50) di cui tredici colpivano direttamente l’arbitro, mentre le palline caratterizzate da carta accartocciata con all’interno gomma da masticare, si erano trasformate in autentica gragnuola ed avevano anch’esse colpito l’arbitro. Costituendo il referto arbitrale fonte di prova privilegiata e non avendo la reclamante indicato nessun vizio logico, il reclamo non può che essere integralmente respinto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Jesina Calcio di Jesi (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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