F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 14. RICORSO S.S.M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TASCINI ALESSANDRO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032/CSA del 22 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 14. RICORSO S.S.M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TASCINI ALESSANDRO SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) La S.D.M.C. Fermana F.C. S.r.l., con atto del 15.10.2015, proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tascini Alessandro a seguito della gara con Città di Campobasso/M.C. Fermana dell’11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015). A fondamento dell’impugnazione si sosteneva che il pugno sferrato dal calciatore Tascini Alessandro all’avversario era da intendersi come “di gioco, non violento poiché assolutamente non premeditato, volontario o voluto o effettuato con dolo”.. La società reclamante chiedeva pertanto che la sanzione comminata fosse ridotta. Il ricorso è infondato. Il comportamento sanzionato non viene negato dalla ricorrente la quale si limita ad offrire una versione dell’accaduto in termini di condotta non volontaria e precisa di aver proposto reclamo allo scopo di tutelare la correttezza del calciatore sanzionato. Si tratta di ragioni del tutto inconsistenti che urtano contro l’oggettivo verificarsi dell’accaduto e con un comportamento che deve essere considerato sotto ogni profilo come violento e meritevole di essere sanzionato. La decisione del Giudice sportivo deve dunque essere confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.M.C. Fermana F.C. di Fermo Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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