F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015) Nel proprio referto, gli ufficiali di gara segnalavano rispettivamente un comportamento – per tutta la durata del secondo tempo – dei tifosi della Società Pink Sport Time offensivo e dileggiante nonché un comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso tenuto da un fotografo ufficiale della stessa Società Pink. Veniva poi segnalato il comportamento tenuto a fine gara dal Sig. Cipriano Giovanni (allenatore in seconda) della Società Pink, il quale avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di 2 Carabinieri presenti. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015 , sanzionava la Società Pink con l’ammenda di € 1.500,00. Proponeva tempestivo reclamo la Società Pink Sport Time che contestava la portata dell’episodio ascritto al Cipriano accaduto a fine gara, che in realtà non sarebbe mai avvenuto in quanto mai vi sarebbe stato un tentativo di aggressione con calci e pugni smentito com’era sia dalle dichiarazioni dei Carabinieri sia da quelle del Presidente della squadra ospitata. Al riguardo la Società contestava la ricostruzione dell’arbitro ed il tenore del suo referto sottolineando che non vi era stata alcuna messa in pericolo dell’incolumità delle calciatrici avversarie essendo così la sanzione inflitta del tutto sproporzionata alla condotta del Dirigente. La Società sottolineava poi che i sostenitori, seppur si lasciavano andare ad affermazioni poco urbane, mai avevano minacciato e/o insultato la terna arbitrale, così come il fotografo definito uomo mite non avvezzo a tali azioni. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale nonché dalla stessa ricostruzione fattuale contenuta nell’impugnazione della Società Pink che gli accadimenti avvenuti al termine della gara di cui si è reso responsabile il Cipriano sono stati correttamente ricostruiti dal Giudice di primo grado. E’ infatti acclarato – seguendo la stessa ricognizione offerta dalla parte nella sua impugnazione – che il Cipriano si sia sentito sbeffeggiato dai festeggiamenti delle giocatrici della Società San Zaccaria ed abbia reagito in maniera nervosa e scomposta di tanto che si rendeva necessario l’intervento dei Dirigenti Lorenzini e Signorile per riportare la calma. A parere di questa Corte (così come del resto messo in rilievo nelle motivazioni della decisione di questa Corte nel reclamo proposto dal Cipriano avverso l’inibizione inflittagli) che la ricostruzione offerta nell’impugnazione non smentisce affatto il referto arbitrale anche alla luce di quanto riportato nella nota del Comando Carabinieri in data 19.11.2015 e nella dichiarazione del Presidente R. Macori in quanto la percezione dell’arbitro in merito al comportamento del Cipriano collima anche con un intervento preventivo dei Carabinieri che ebbero a fermare il Cipriano stesso di tanto che non vi è stata appunto alcun turbamento all’ordine pubblico né episodio degno di nota. In questo contesto – e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara che non sono scalfiti dall’impugnazione – la condotta del dirigente è integrata tant’è che la stessa ha richiesto comunque l’intervento di soggetti esterni (Carabinieri o Dirigenti che siano) per riportare la calma. Ciò posto, per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del Cipriano tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti. Nemmeno il comportamento del pubblico e del fotografo, sembrano essere connotati da caratteri di offensività e/o lesività degni di particolare nota e/o rilievo. In considerazione di quanto sopra si ritiene equo pertanto rideterminare la sanzione nella ammenda di € 1.000,00 (mille/00). Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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