F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.5.2016 INFLITTA AL SIG. CIPRIANO GIOVANNI SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CSA del 25 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. PINK SPORT TIME AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL’11.5.2016 INFLITTA AL SIG. CIPRIANO GIOVANNI SEGUITO GARA ASD PINK SPORT TIME/US S. ZACCARIA DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015) Al 35° del secondo tempo, della gara Pink Sport Time/San Zaccaria disputata il 7.11.2015, l’allenatore in seconda della società Pink Sport Time, Cipriano Giovanni protestava veementemente dopo che l’arbitro aveva assunto una decisione tecnica, indirizzandogli frasi volgari ed offensive. Conseguenzialmente – su segnalazione dell’assistente – veniva allontanato dal terreno di gioco e mentre usciva apostrofava con una frase offensiva l’assistente. A fine gara – così come riportato dal referto arbitrale – avrebbe tentato di aggredire con calci e pugni alcune giocatrici della squadra avversaria – che stavano festeggiando la vittoria – non riuscendo nell’intento grazie all’intervento di 2 Carabinieri presenti. Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 dell’11.11.2015 , la sanzionava con la squalifica sino all’11.5.2016. Proponeva tempestivo reclamo il Sig. Cipriano il quale chiedeva la riduzione della sanzione inflitta in quanto, a suo dire, l’arbitro ometteva nel suo referto di aver adottato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti nel corso della gara e che il pur deprecabile comportamento era sì irriguardoso ma mai offensivo né minaccioso. L’episodio, che secondo l’arbitro sarebbe accaduto a fine gara, in realtà non sarebbe mai avvenuto in quanto mai vi sarebbe stato un tentativo di aggressione con calci e pugni smentito com’era sia dalle dichiarazioni dei Carabinieri sia da quelle del Presidente della squadra ospitata. Non vi era stata comunque alcuna messa in pericolo dell’incolumità delle calciatrici avversarie essendo così la sanzione inflitta del tutto sproporzionata alla sua condotta. Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l’impugnazione sia parzialmente fondata. E’ indubbio, così come emerge dal referto arbitrale – rectius dell’assistente dell’arbitro – che il Cipriano ha protestato vibratamente nei confronti dell’arbitro con le parole puntualmente indicate nel referto dell’assistente usando altresì oltre che frasi ingiuriose ed irriguardose anche evidenti e palesi espressioni minacciose. Non sono nemmeno smentite dalla ricostruzione dell’impugnazione gli accadimenti avvenuti al termine della gara di cui si è reso responsabile il Cipriano. E’ infatti acclarato – seguendo la stessa ricognizione offerta dalla parte nella sua impugnazione – che il Cipriano si sia sentito sbeffeggiato dai festeggiamenti delle giocatrici della Società San Zaccaria ed abbia reagito in maniera nervosa e scomposta di tanto che si rendeva necessario l’intervento dei Dirigenti Lorenzini e Signorile per riportare la calma. A parere di questa Corte, la ricostruzione offerta nell’impugnazione non smentisce affatto il referto arbitrale anche alla luce di quanto riportato nella nota del Comando Carabinieri in data 19.11.2015 e nella dichiarazione del Presidente R. Macori in quanto la percezione dell’arbitro in merito al comportamento del Cipriano collima anche con un intervento preventivo dei Carabinieri che ebbero a fermare il Cipriano stesso di tanto che non vi è stata appunto alcun turbamento all’ordine pubblico né episodio degno di nota. In questo contesto – e proprio per i fatti come narrati dal direttore di gara che non sono scalfiti dall’impugnazione – la condotta del dirigente è integrata tant’è che la stessa ha richiesto comunque l’intervento di soggetti esterni (Carabinieri o Dirigenti che siano) per riportare la calma. Ciò posto, per come evidenziato nello stesso referto arbitrale, a parere di questa Corte, il comportamento del Cipriano tenuto a fine gara non aveva alcuna connotazione di piena lesività ed offensività tale da giustificare una sanzione come quella applicata dal Giudice di primo grado; e la dimostrazione di ciò si ha dal fatto che il semplice intervento dei Carabinieri e/o dei Dirigenti ha subito fermato ed interrotto gli accadimenti. In considerazione di quanto sopra si ritiene equo rideterminare la sanzione nella squalifica fino alla data dell’11.2.2016. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pink Sport Time di Bari, riduce la sanzione della squalifica fino a tutto l’11.2.2016- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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