F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FC5 CORIGLIANO FUTSAL/CARLISPORT COGIANCO DEL 13.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 16.11.2015) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n . 208 del 16.11.2015, infliggeva la sanzione della ammenda di e 1.500,00 alla società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal perchè, durante l’incontro FC5 Corigliano Futsal/Carlisport Cogianco del 13.11.2015, si udivano corali ingiurie e minacce da parte dei proprio sostenitori nei confronti degli arbitri per tutta la durata della gara. Nel corso del 2° tempo alcuni di detti sostenitori afferravano il secondo arbitro alla divisa sporgendosi dalle transenne senza arrecargli conseguenze fisiche e in una circostanza gli sputavano contro attingendolo. A fine gara numerosi sostenitori penetravano indebitamente sul terreno di gioco, tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dei componenti la squadra avversaria venendo poi bloccati e allontanati da dirigenti locali prontamente intervenuti. Sanzione ridotta per il fattivo comportamento dei dirigenti della società. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.11.2015 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva non venivano depositati dalla reclamante i motivi di ricorso. Ai sensi degli art. 33 e 38 del vigente codice di giustizia sportiva i termini fissati per il reclamo ed i relativi motivi sono perentori ed il loro mancato rispetto produce l’inammissibilità del gravame. Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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