F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALL ELHADJI MAISSA SEGUITO GARA COLLIGIANA/MASSESE DEL 25.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALL ELHADJI MAISSA SEGUITO GARA COLLIGIANA/MASSESE DEL 25.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015) Sul ricorso presentato dalla U.S.D. Colligiana, in persona del Presidente Sig. Massimo Rugi, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Giotti avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 64 del 25.11.2015) recante la squalifica per 3 giornate di gara del calciatore Fall Elhadji Maissa in relazione ai fatti riferiti alla gara Colligiana/Massese valevole per il Campionato di Serie D Girone E del 22.11.2015. Il provvedimento di squalifica per 3 gare è così motivato dal Giudice Sportivo Nazionale : Secondo la società reclamante la squalifica è eccessiva e il comportamento del giocatore non meriterebbe più di due giornate di gara valutando le singole condotte che hanno portato all’espulsione, e precisamente: a) il fallo di gioco dovrebbe essere sanzionato con una giornata di gara (Regola 12 del Regolamento gioco calcio); b) la protesta sbattendo il pallone in terra e calciandolo poteva essere sanzionata al massimo con l’ammonizione; c) l’atteggiamento minaccioso verso il Direttore di gara non potrebbero essere sanzionate con due giornate di gara – che aggiunte all’espulsione per fallo di gioco giustificherebbe la squalifica a tre gare – in quanto l’atteggiamento minaccioso del giocatore si è concretizzato, così come riferito dall’arbitro, in che non realizza l’ipotesi “dell’uso di un linguaggio o di gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi” che la Regola 12 del Regolamento giuoco calcio sanziona con due giornate di squalifica. Il ricorso non merita accoglimento. I tentativi difensivi di attenuare la gravità del comportamento del calciatore F.E. Maissa scomponendone le condotte e “derubricando” le applicazioni sanzionatorie previste dal C.G.S. non sono condivisibili. Infatti, l’art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. prevede la squalifica per 2 giornate per condotta “irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara e in questa ipotesi sanzionatoria non può non rientrarci l’atteggiamento di forte e continua contestazione della decisione arbitrale della sua espulsione, accompagnata da gesti di reazione smodata (pallone sbattuto per terra in segno di protesta) e atteggiamento “a muso duro” implicante una disposizione comportamentale intimidatoria. Alle 2 giornate di gara per il comportamento nei confronti dell’arbitro va poi aggiunta l’ulteriore giornata di gara per l’espulsione per grave fallo sull’avversario (C.G.S., art. 19, comma 10), per cui la decisione del G.S.N. va pienamente confermata. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Colligiana di Colle di Val D’Elsa (Siena). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it