F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. LOPEZ GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LUCCHESE DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 83/DIV dell’1.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CSA del 09 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 145/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO SIG. LOPEZ GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/LUCCHESE DEL 29.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 83/DIV dell’1.12.2015) Il Sig. Giovanni Lopez, allenatore della A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 1.12.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S. Lucchese/Pisa del 29.11.2015, gli ha comminato la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione o, in subordine, la commutazione di una giornata in ammenda, ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare il ricorrente ha sostenuto la erroneità della qualificazione dei fatti contestati e la incongruità della sanzione. Per quanto attiene al primo motivo il ricorrente ha sostenuto che la frase rivolta all’arbitro non poteva qualificarsi né come ingiuriosa né come offensiva, dovendosi ravvisare nelle parole pronunciate una semplice critica all’operato dell’arbitro. Per ciò che riguarda il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto che la sanzione inflittagli risulta essere eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti a lui contestati. Il ricorso appare fondato in quanto il comportamento posto in essere dal ricorrente può considerarsi espressione di una inopportuna recriminazione, ma non vi sono elementi per qualificarlo come ingiurioso o offensivo. Il ricorso deve essere pertanto accolto. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Lopez Giovanni, riduce ad 1 giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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