F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. HAPPY FITNESS CENTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HAPPY FITNESS CENTER/DOMUS CHIA CALCIO A 5 DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. HAPPY FITNESS CENTER AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA HAPPY FITNESS CENTER/DOMUS CHIA CALCIO A 5 DEL 25.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 421 del 29.1.2015) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con Com. Uff. n . 421 del 29.1.2016, infliggeva la sanzione della ammenda di € 100,00 alla società A.S.D. Happy Fitness Center perchè, al termine dell’incontro Happy Fitness Center/Domus Chia Calcio a 5 del 25.1.2015, l’arbitro constatava che la propria autovettura parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo, le cui chiavi erano state affidate al dirigente della società ospitante risultava danneggiata avendo riportato graffi alla portiera destra. Si fa obbligo alla società di risarcire i danni se richiesti e documentati. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Happy Fitness Center ha preannunciato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale. L’impugnazione va rigettata in quanto la sanzione è stata inflitta esattamente a titolo di responsabilità oggettiva con riferimento a fatti compiuti nel perimetro in cui la società aveva il dovere di prevenire la commissione di atti di violenza o danneggiamento Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Happy Fitness Center di Porto Torres (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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