F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO sig. NITTI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.2.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PATRIA CALCIO/RENATE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 062/CSA del 21 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 146/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO sig. NITTI EMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.2.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PATRIA CALCIO/RENATE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, esaminato il referto di arbitrale e il rapporto della Procura Federale relativi alla gara Pro Patria/Renate disputata il 10.1.2016 per il Campionato di Lega Pro , con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 105/DIV del 12.2.2016, ha irrogato al Sig. Emiliano Nitti, dirigente accompagnatore della S.S. Aurora Pro Patria, la sanzione, aggravata dalla qualifica rivestita, della inibizione a svolgere ogni attività nell’ambito federale fino al 2.2.2016. Al reclamante, espulso dal campo, è stato addebitato un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro della gara. L’appello proposto dal sig. Nitti averso tale delibera è privo di fondamento. La frase rivolta dall’appellante al direttore di gara “ma cosa c… fischi e cosa mi guardi”, non può qualificarsi, come si sostiene nell’appello, una frase meramente irriguardosa ovvero una semplice mancanza di rispetto, comportamenti comunque parimenti censurabili. La frase deve ritenersi in tutta evidenza offensiva in quanto diretta a criticare pesantemente la professionalità del direttore di gara tacciato di valutare in modo scorretto e in contrasto con la realtà le varie situazioni di gioco. Il Giudice Sportivo correttamente ha qualificato come offensivo il comportamento tenuto dal sig. Nitti nei confronti dell’arbitro. La delibera impugnata deve dunque essere confermata. Può aggiungersi, sebbene il punto non ha formato oggetto di valutazione da parte del Giudice Sportivo, una notazione sull’ulteriore comportamento meritevole di censura tenuto dal Nitti che, dopo l’espulsione dal campo, si è rivolto ai tifosi sugli spalti instaurando con gli stessi, scambi di opinioni divergenti al punto di invitare qualcuno del pubblico a un confronto più diretto e non certamente amichevole “vieni qui”. L’appello, in conclusione, va respinto. La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Nitti Emiliano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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