F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL TEAM MATERA/FUTSAL BISCEGLIE 1990 DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015) La società A.S.D. Real Matera C5, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 pubblicata sul Com. Uff. n. 278 del 10.12.2015, che, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 - Serie A2, Real Matera/Futsal Bisceglie, del 5.12.2015, ha inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-6. Questa la motivazione della decisione del Giudice Sportivo: la gara “è stata sospesa al minuto 17,43 del primo tempo per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l’equilibrio degli arbitri e degli atleti, con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. Riferisce l’arbitro che i dirigenti della società ospitante si sono adoperati con ogni mezzo per eliminare l’inconveniente di anzi citato, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili». Pertanto, «in virtù dell’art. 17 comma 1 C.G.S., e del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, la società è stata ritenuta oggettivamente responsabile della mancata conclusione dell’incontro, con conseguente comminatoria della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 6”. La Società reclamante lamenta che la sospensione della gara è avvenuta in maniera precipitosa e ingiustificata da parte dell’arbitro. Deduce, la società ricorrente, che l’incontro era iniziato regolarmente, ma che a causa di una pallonata sotto la volta della tenso-struttura alcune gocce d’acqua cadevano sul lato della porta difesa dal Bisceglie, sollecitando l’intervento di personale addetto all’asciugatura del terreno di gioco. Questa situazione, prosegue la reclamante, si ripeteva anche in seguito, ma il tempo per l’asciugatura è stato insufficiente: 2’47” , anziché, come sarebbe stato opportuno, 5’. Evidenzia, ancora, la ricorrente, l’impegno profuso ai fini del ripristino delle condizioni ottimali per il prosieguo dell’incontro, anche dopo l’incidente occorso ad un calciatore del Bisceglie (scivolato sul terreno umido e trasportato in ospedale). A riprova di ciò, afferma la società, la gara che si è disputata dopo (relativa al campionato di Serie C1), si è svolta regolarmente, senza alcun problema. Per queste ragioni la società ricorrente chiede che, in riforma della impugnata delibera del Giudice Sportivo, sia disposta la ripetizione della gara. La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Le circostanze riferite nel referto del direttore di gara e nel relativo supplemento, confermate dal commissario di campo, fanno emergere, con assoluta chiarezza, l’esistenza di condensa 2 all’interno del rettangolo di giuoco. Ciò ha seriamente compromesso il regolare svolgimento della gara, provocando anche rovinose cadute di alcuni atleti (uno dei quali trasportato anche all’ospedale). Con Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2015/2016, la Divisione Calcio a 5 ha fornito le direttive in ordine allo svolgimento dei vari campionati in seno alla Divisione stessa. Con riferimento al campionato di Serie A2, alla lett. B (adempimenti economico finanziari ed organizzativi), del paragrafo A/2 (Campionato Nazionale Serie A2) si chiarisce che “Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A2 […] non saranno accettate le iscrizioni di Società che: non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art.31del Regolamento della L.N.D. dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C.paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale N. 560 del 17.03.2015; Tale regolamento specifica, all’art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2 […], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare. Nel caso in esame, invece, emerge dalle chiare risultanze documentali acquisite al giudizio e, segnatamente, dal referto del direttore di gara e dal rapporto del commissario di campo, come i problemi di condensa verificatisi nel corso della gara non sono stati utilmente risolti, né adeguatamente prevenuti, a tal punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri, anche alla luce dell’incidente che ha costretto, come detto, un calciatore a richiedere le cure ospedaliere, a sospendere la gara per sopravvenuta impraticabilità del terreno di gioco. Peraltro, occorre anche evidenziare che il problema della condensa, anche se di lieve entità (qualche piccola goccia), come da referto arbitrale, risultava già presente durante il preliminare controllo del terreno di gioco da parte dell’arbitro stesso (nell’occasione, la dirigenza della squadra ospitante è stata messa a conoscenza del problema ed è stata effettuata una immediata asciugatura delle gocce). Tuttavia, per tutta la durata della gara il problema è rimasto evidente, con continue interruzioni del giuoco per dar modo agli operatori di intervenire. Se ne deve concludere che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa, in particolare, mancando un impianto di aereazione nella tensostruttura. Ciò che rileva, ai fini della decisione del presente giudizio, è l’effettivo verificarsi del fenomeno da una parte (con le gravi conseguenze di cui sopra) e la prova della insufficienza e/o mancanza dei meccanismi predisposti per evitare l’insorgenza del fenomeno. Irrilevante, invece, che, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, il fenomeno di cui trattasi non si sarebbe mai verificato in precedenza e che la partita successiva, relativa al Campionato di Serie C1, si sia svolta senza alcun problema di condensa. Del resto, come noto, l’intensità del problema della condensa nelle strutture tensostatiche o assimilabili è a volte proporzionale al numero di persone nella stessa presenti: pertanto, muovendo dal presupposto che una partita di Serie C1 abbia un numero di spettatori inferiori ad una di Serie A2, è del tutto possibile, ma, nel contempo, qui inconferente, che la partita successiva non sia stata interessata dal fenomeno di cui trattasi. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Real Matera C5 di Matera. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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