F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ PRO SESTO 3 DEL 19.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/ PRO SESTO 3 DEL 19.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 07.1.2016 – Errata Corrige C.U. n. 81 del 23.12.2015, ha inflitto la sanzione della ammenda di € 1.000,00 alla società S.S.D. Pro Sesto. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Olginatese/Pro Sesto disputato il 19.12.2015, sostenitori della società Pro Sesto, in numero di 50/60, rivolgevano, urlando, per l’intera durata del secondo tempo espressioni ingiuriose e intimidatorie all’indirizzo degli Ufficiali di gara e dei calciatori della squadra ospitata. Avverso tale provvedimento la Società S.S.D. Pro Sesto ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’8.1.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 27.1.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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