F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21, A.S. CISCO ROMA S.R.L./OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 406 del 21.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ATZORI FEDERICO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21, A.S. CISCO ROMA S.R.L./OLIMPUS OLGIATA 20.12 S.C. DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 406 del 21.1.2015) Con reclamo del 27.1.2016 la A.S.D. Olimpus Olgiata 20.12 S.C. proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 406 del 21.1.2016 con il quale era stata comminata al calciatore Federico Atzori la sanzione della squalifica per quattro giornate in relaziona alla gara del 17.01.2016 contro la Cisco Roma. Si sosteneva nel reclamo che il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, nonché la circostanza di aver preso a calci una porta dell’impianto e di aver rivolto frasi offensive all’arbitro tenendo un comportamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo, erano in larga misura frutto di una costante provocazione subita dall’atleta. In particolare la decisione di espellere un compagno di squadra era stata vissuta, nel clima di forte attacco subito dai tifosi avversari, come una vera ingiustizia che aveva determinato una reazione forse eccessiva ma in qualche modo giustificata dalle circostanze. Analogamente l’atteggiamento verso l’arbitro era stato inteso in modo minaccioso mentre era palesemente frutto di una forte spinta emotiva. Da qui la richiesta di riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Il ricorso appare infondato e non merita accoglimento. In realtà il referto arbitrale, assunto correttamente dal Giudice di prime cure quale prova del comportamento oggettivamente grave dell’atleta, risulta chiarissimo sul punto, mentre le generiche affermazioni contenute nel reclamo si limitano ad una interpretazione in chiave emotiva di fatti che nella realtà non vengono negati. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpus Olgiata 20.12 S.C. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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