F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. CAROLINA PAOLO INFLITTA SEGUITO GARA ELEONORA FOLGORE/SALENTO WOMEN SOCCER DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 49 del 27.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO DELL’A.S.D SALENTO WOMEN SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. CAROLINA PAOLO INFLITTA SEGUITO GARA ELEONORA FOLGORE/SALENTO WOMEN SOCCER DEL 24.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 49 del 27.1.2016)
La A.S.D. Salento Women Soccer ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 27.1.2016 con la quale, in riferimento alla gara tra A.S.D. Salento Women Soccer e Eleonora Folgore del 24.1.2016, ha comminato la squalifica per 3 gare effettive alla calciatrice Paolo Carolina “per aver colpito con un calcio una calciatrice avversaria. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 2 giornate ha dedotto alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che la condotta posta in essere dalla Paolo non doveva essere considerata violenta bensì gravemente antisportiva, trattandosi di “un lieve calcio del tutto involontario e connesso alla naturale dinamica del movimento finalizzato a recuperare la stazione eretta”. Secondo la ricorrente il comportamento della calciatrice difetterebbe sotto il profilo soggettivo della manifestazione di intenzionalità violenta e sotto quello oggettivo non vi sarebbe l’idoneità lesiva della condotta. Il ricorso va rigettato in quanto, come puntualmente riportato nel referto arbitrale, la condotta della calciatrice Paolo si è configurata come violenta con la conseguenza della sanzione irrogata dall’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S.. 5 Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD. Salento Women Soccer di Cavallino (Lecce) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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