F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL SIG. FOSCHI RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CESENA DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
7. RICORSO DEL SIG. FOSCHI RINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/CESENA DEL 17.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016)
Con reclamo ritualmente proposto la A.C. Cesena S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 66 del 19.1.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al Dirigente Sig. Foschi Rino, seguito gara Brescia/Cesena del 17.1.2016, la sanzione della “inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale a tutto il 30.4.2016”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito: a) l'inidoneità della condotta posta in essere dal Sig. Rino Foschi a determinare il quantum sanzionatorio irrogato, atteso, comunque, che le espressioni refertate, seppure aspre, devono essere considerate irrispettose e/o irriguardose ma non di contenuto ingiurioso; b) quanto accaduto era da ricondursi allo stato d'ira e frustrazione del Foschi in considerazione di una concessione e realizzazione di un dubbio calcio di rigore in favore del Brescia; c) la eccessiva afflittività della sanzione dovuta al mancato riconoscimento della unicità del comportamento. Ha, quindi, concluso, richiamando la giurisprudenza di settore, chiedendo la riduzione della inibizione nella misura di giustizia e/o eventualmente contenendola nei limiti del presofferto. Alla seduta del 5.2.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva questa Corte che il grave comportamento tenuto dal Sig. Foschi Rino si è sviluppato in una duplice fase: a) l'irregolare ingresso in campo, a fine gara, non risultando inserito in distinta; 6 rivolgendo all'Arbitro le gravi affermazioni puntualmente refertate oltre che illustrate nel rapporto del Sostituto Procuratore Federale; b) l'atteggiamento intimidatorio e minaccioso del Foschi che tentava di avvicinarsi all'Arbitro, puntualmente bloccato per le braccia da altri componenti della sua Società; fatto, questo, che impediva all'Arbitro di raggiungere il suo spogliatoio poiché bloccava il corridoio di accesso, tanto che il medesimo era costretto a restare nel sottopasso per circa tre minuti. E', pertanto, evidente la straordinaria gravità della complessiva condotta ascritta all'appellante e il disvalore connesso. Ineccepibile si rivela il trattamento sanzionatorio adeguatamente applicato dal primo Giudice Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Foschi Rino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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