F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL VENEZIA F.C. SRL SSD CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: – OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE SAN PAOLO/ VENEZIA F.C. DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 075/CSA del 05 Febbraio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 147/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL VENEZIA F.C. SRL SSD CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: - OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE SAN PAOLO/ VENEZIA F.C. DEL 31.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016) La società Venezia F.C. ha proposto ricorso d’urgenza avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicato con Com. Uff. n. 95 del 3.2.2016 con il quale le era stata comminata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse e l’ammenda di € 3.000,00 in relazione ai fatti accaduti in occasione della gara Luparense San Paolo/Venezia del 31.1.2016. Le ragioni della sanzione sono state così indicate nel provvedimento oggetto del reclamo: “per avere, al termine della gara, persona non identificata e non iscritta in distinta ma chiaramente riconducibile alla società, fatto ingresso sul terreno di gioco, impossessandosi indebitamente del tabellone luminoso, e . spintonato energicamente un A.A. ponendogli un braccio all'altezza del petto, con vigoria tale da farlo indietreggiare di circa un metro e mezzo. Il medesimo si nascondeva all'interno degli spogliatoi al fine di eludere il rispettivo riconoscimento. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva gravità della condotta in palese violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 C.G.S. e dell'art 5 del Codice di Comportamento del CONI, nonché in considerazione della recidiva reiterata anche specifica per i fatti di cui ai CC.UU. nn. 34, 50, 56 e 86. ( R A - R AA )”. A sostegno del proprio ricorso, la società Venezia ha contestato la ricostruzione dell’accaduto presupposta dal Giudice Sportivo sulla scorta degli atti ufficiali di gara e, soprattutto, la eccessiva afflittività della sanzione della disputa della gara successiva a porte chiuse; i fatti ricondotti al Venezia, infatti, non sarebbero stati idonei a minacciare l’ordine pubblico o il regolare svolgimento della gara. Peraltro in precedenti casi di natura analoga, la giustizia sportiva avrebbe sempre comminato sanzioni più miti. Inoltre la recidiva contestata al Venezia sarebbe illogica dal momento che, delle quattro sanzioni emesse a carico della reclamante per precedenti accadimenti, solo una si riferirebbe a condotte poste in essere da propri tesserati e tutte riguarderebbero comunque fatti di particolare tenuità. La reclamante ha quindi concluso per l’annullamento della sanzione o, in subordine, per l’applicazione di una sanzione meno afflittiva. 8 A giudizio della Corte il ricorso è fondato nei limiti che seguono. In effetti, la sanzione disposta dal giudice sportivo appare eccessivamente gravosa dal momento che non pare tenere in debito conto che l’episodio in questione, pur meritevole di sanzione adeguata, riguarda la condotta ascrivibile ad un solo soggetto, riferibile senza dubbio alla società Venezia, ma non idoneo ad integrare attentato all’ordine pubblico ed alla sicurezza della manifestazione sportiva. D’altra parte, l’art. 18.1 C.G.S. stabilisce che “le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: a) ammonizione; b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse ….. “. In sostanza, la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse deve essere presa in considerazione, secondo un ordine crescente di intensità, quando le sanzioni più lievi previste nelle lettere a), b) e c) non si rivelino adeguate alla fattispecie. Nel caso di specie, pur in presenza di precedenti che giustificherebbero l’applicazione della recidiva, risulta che per i fatti in precedenza contestati siano state comminate alla società le sanzioni della ammonizione e della ammenda ma mai quella stabilità dalla lettera c) (ammenda con diffida). Tenuto conto, quindi, che il fatto contestato, peraltro avvenuto in campo avverso rispetto al Venezia, appare oggettivamente inidoneo a ledere i valori e gli interessi che la sanzione della disputa della gara a porte chiuse è tesa a garantire e tutelare - ossia la sicurezza della manifestazione sportiva e, in termini generali, la sicurezza e l’ordine pubblico - la Corte ritiene che l’episodio in questione, possa essere sanzionato, in coerenza con i principi di proporzionalità ed afflittività della sanzione, con l’ammenda di € 3.000,00 con diffida pur tenendo conto della recidiva contestata. Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 36bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. S.r.l. SSD di Mestra (Venezia) ridetermina le sanzioni inflitte alla sola ammenda di € 3.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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