F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO JOLLY MONTEMURLO SSDA R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO JOLLY MONTEMURLO SSDA R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA JOLLY MONTEMURLO/PONSACCO 1920 DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Manganelli Pietro del Jolly Montemurlo la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita Jolly Montemurlo/Ponsacco del 21.2.2016 (Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016). A riguardo nel rapporto dell’arbitro si legge che al 40º del secondo tempo, subito dopo aver fischiato un fuori gioco, il numero cinque del Ponsacco da terra colpiva sul petto il numero cinque del Jolly Montemurlo Manganelli Pietro anche lui a terra, il quale reagiva con una manata sul corpo. Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Jolly Montemurlo per la squalifica inflitta al calciatore Manganelli, chiedendo una riduzione di tale sanzione ritenendola del tutto sproporzionata ai fatti accaduti. Sostiene la società reclamante che, come si evince chiaramente dal rapporto, il Manganelli, dopo aver subito una prima manata dal giocatore del Ponsacco Nonni Leonardo,ha tentato di proteggersi dalla seconda aggressione tenendo a distanza l’avversario. Nella sostanza si ritiene che si sia trattato di un grave scontro di gioco al termine del quale i due atleti, che erano saltati con l’intento di colpire il pallone e che poi erano caduti a terra, si sono reciprocamente spintonati in una fase concitata dell’incontro. Per tali motivi la reclamante ritiene che la sanzione inflitta al tesserato Manganelli non debba protrarsi oltre una giornata di squalifica conseguente all’espulsione dello stesso,come disposto dal direttore di gara. Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto. Si premette che ogni spinta o”manata”ha una connotazione di violenza che va bandita nello sport in genere, e nel calcio in particolare, perché viola l’interesse sotteso alla tutela giuridica (bene giuridico tutelato nell’art. 1 bis del C.G.S. (v. Correttezza, lealtà..). Ciò stante, la sanzione, contenuta nel minimo edittale, appare congrua, valutando tutti i criteri dell’art. 16 C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Jolly Montemurlo Ssda R.L. di Montemurlo (Prato). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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