F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERISSINOTTO RICCARDO SEGUITO GARA LIVENTINA/ABANO CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CSA del 03 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 148/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. LIVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PERISSINOTTO RICCARDO SEGUITO GARA LIVENTINA/ABANO CALCIO DEL 21.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 107 del 24.2.2016)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n . 107 del 24.2.2016, infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Perissinotto Riccardo, perché durante l’incontro Liventina/Abano Calcio del 21.2.2016, reagiva a un fallo subito, colpendo con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Liventina ha inoltrato ricorso innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 25.2.2016. Sosteneva la reclamante che non si era trattato di un fallo bensì di un movimento involontario conseguente al fallo subito. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sanzione o in subordine una riduzione delle giornate di squalifica. Il ricorso risulta infondato. In realtà il reclamo si limita a offrire una diversa ricostruzione dei fatti non sostenuta da alcun elemento probatorio significativo mentre il referto arbitrale, che costituisce fonte di prova privilegiata risulta sul punto chiaro ed esente da vizi logici. Pertanto il ricorso non può che essere rigettato. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Thiene Zanè Calcio a 5 di Zanè (Vicenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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