F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CONSEGUENTE LA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. DAVIDE MORO (SOCIETÀ SALERNITANA) SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS LANCIANO 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 15.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CSA del 24 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CONSEGUENTE LA RISERVATA SEGNALAZIONE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S. IN MERITO ALLA CONDOTTA DEL CALC. DAVIDE MORO (SOCIETÀ SALERNITANA) SEGUITO GARA SALERNITANA/VIRTUS LANCIANO 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 88 del 15.3.2016) A seguito di segnalazione ricevuta da parte del Procuratore Federale in relazione alla presunta espressione blasfema pronunciata dal calciatore Sig. Davide Moro, nell’ambito dell’incontro Salernitana/Virtus Lanciano, disputato in data 12.3.2016 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, acquisite ed esaminate, ex art. 35 comma 1.3 C.G.S., le relative immagini televisive, decideva di non irrogare al predetto giocatore alcuna sanzione. Secondo quanto stabilito dal Giudice, infatti, le predette immagini documentavano che “nella circostanza segnalata, il calciatore amaranto, uscendo dal terreno di giuoco, esternava il proprio disappunto, ma la “lettura labiale” non consentiva di esprimere “un sicuro giudizio, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, circa il contenuto blasfemo dell’espressione proferita”. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione il Procuratore Federale, il quale sosteneva che il Giudice Sportivo, nell’emettere la decisione di cui sopra, si sarebbe soffermato esclusivamente sul labiale del Sig. Moro, non tenendo nella dovuta considerazione l’audio delle immagini visionate, il quale permetterebbe, invece di attribuire inconfutabilmente l’espressione blasfema in oggetto al calciatore sopra indicato. Il labiale, tra l’altro, secondo quanto sostenuto dal Procuratore, sarebbe perfettamente sovrapponibile con il sonoro delle predette immagini. Per questi motivi, il Procuratore Federale concludeva per l’annullamento della decisione impugnata e per l’irrogazione a carico del Sig. Moro della sanzione di una giornata di squalifica o quella differente ritenuta di giustizia o, in subordine, per una nuova valutazione della condotta oggetto del presente procedimento. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 24.3.2016, sono presenti la Procura Federale, che si riporta al proprio ricorso, e l’Avv. Gentile, per controdeduzioni. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato. Tale presupposto fa sì che la prova in questione debba essere presa in considerazione, così come espressamente previsto dal predetto articolo, anche al fine di verificare l’effettiva pronuncia di un’espressione blasfema da parte dei calciatori o di altri soggetti rilevanti per l’ordinamento sportivo. Chiarito quanto sopra, in merito al caso oggetto del presente procedimento, la Corte ritiene che sia indiscutibile l’effettiva pronuncia (da parte di qualcuno) dell’espressione blasfema segnalata dalla Procura Federale, ma che non si possa ritenere ugualmente certo chi sia il soggetto colpevole di tale condotta. Infatti, attraverso l’esame delle immagini fornite, risulta evidente come il Sig. Moro, nel momento in cui viene percepita l’espressione vietata, fosse coperto dal Quarto Uomo, a pochi metri da lui, il quale non ha ritenuto di intervenire. Inoltre, il predetto giocatore, una volta divenuto di nuovo visibile, proferisce parole il cui sonoro non si rileva, determinando un’incongruenza tra la percezione chiara dell’espressione blasfema in questione e la non udibilità delle altre parole che, qualora fosse stato effettivamente il Sig. Moro ad articolare la predetta frase, sarebbero state pronunciate subito dopo. Infine, il labiale del calciatore stesso attinente alle ultime parole pronunciate non coincide con l’audio delle immagini visionate. Tutte le predette circostanze non permettono di accertare, escludendo ogni ragionevole dubbio, che l’espressione in questione sia stata pronunciata dal Sig. Moro. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it