F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’AMICO PAOLINO SEGUITO GARA CITTÀ DI SCORDIA/DUE TORRI DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’AMICO PAOLINO SEGUITO GARA CITTÀ DI SCORDIA/DUE TORRI DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 18.4.2016)
Al termine della gara di Serie D – Girone I, Città di Scordia/Due Torri del 17.4.2016, la A.S.D Due Torri proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D’amico Paolino. Il competente Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 132 del 18.04.2016. Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra”. L’appello va rigettato. Il fatto così descritto dal direttore di gara non può essere oggettivamente ridimensionato nella propria gravità e portata. A tal proposito si vuole evidenziare che l’episodio risulta essere avvenuto a gioco fermo, così come dichiarato dal direttore di gara ed evidenziato dal Giudice di prime cure. Pertanto la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore D’amico Paolino può considerarsi congrua per la gravità del fatto. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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