F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO VENEZIA F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIPA LA FENADORA/VENEZIA DEL 25.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO VENEZIA F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA RIPA LA FENADORA/VENEZIA DEL 25.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Fenadora/Venezia, disputato in data 24.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie “D”, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla Venezia F.C. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni dell’ammenda di € 1.500,00 e dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere i propri sostenitori in campo avverso: (i) fatto oggetto uno degli A.A. del lancio di getti di birra che attingevano l’Ufficiale di gara al capo ed alla schiena; (ii) acceso due fumogeni nel settore loro riservato; (iii) fatto esplodere tre petardi nel proprio settore; (iv) lanciato sul terreno di giuoco altri tre petardi che cagionavano ad uno degli A.A. leggero dolore e fischi alle orecchie. Il Giudice Sportivo precisava che la sanzione era stata così determinata in considerazione sia della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare gravi danni all’integrità fisica dei presenti, sia della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai Com. Uff. nn. 34, 50, 56, 86 e 95. Avverso tale decisione, proponeva impugnazione, con richiesta di procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 36bis, comma 7, C.G.S., la Società, la quale assumeva che la gara, al termine della quale si sarebbero verificati i fatti oggetto di contestazione, si sarebbe svolta “in un clima pacifico e festoso”, grazie anche all’organizzazione ed alla collaborazione con le forze dell’ordine poste in essere dalla Società stessa e che, ad ogni modo, i predetti avvenimenti non avrebbero comportato conseguenze dannose per alcuno dei presenti. In merito all’accusa di recidiva, inoltre, la Società precisava che, tra i procedimenti a cui il Giudice Sportivo ha fatto riferimento nella propria decisione, alcuni avevano ad oggetto episodi isolati privi di particolare gravità, in quanto posti in essere da un gruppo limitato di spettatori e per i quali erano state erogate sanzioni ridotte, altri, invece, si riferirebbero a condotte di tesserati che non costituirebbero condotte idonee ad incitare la violenza o a ledere l’integrità fisica degli avversari o dei direttori di gara. La Società, pertanto, contestando l’eccessiva entità della sanzione erogata, concludeva chiedendo la riduzione della sanzione stessa, in modo tale da permettere “all’intera cittadinanza di Venezia Mestre di festeggiare tra i professionisti e la rinascita calcistica di un’intera comunità”. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 29.4.2016, è presente l’Avv. Daminato, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso, e il Direttore Generale della Società, Sig. Dante Scibilia. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Venezia non possono che considerarsi come una azione in astratto pericolosa per le persone presenti. Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose, ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l’importo dell’ammenda ed annullando la sanzione dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori. Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Venezia F.C. di Venezia, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda, e annulla ogni altra sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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