F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO S.S.D. VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 1 GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VITERBESE CASTRENSE/CYNTHIA 1920 DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Viterbese Castrense/Cynthia 1920, disputato in data 24.4.2016 e valevole per il Campionato di Serie “D”, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva alla S.S.D. Viterbese Castrense S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) le sanzioni dell’ammenda di € 2.000,00 e dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, per avere: (i) i propri sostenitori, all’inizio del primo tempo, acceso tre fumogeni nel loro spazio riservato; (ii) una persona non identificata indebitamente presente nello spazio antistante gli spogliatoi, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi stessi, rivolto espressioni offensive all’Arbitro; (iii) i propri sostenitori, al termine della gara, in segno di reazioni ad atteggiamento a loro giudizio provocatorio dell’allenatore della squadra avversaria, lanciato all’indirizzo dello stesso tre bottigliette d’acqua semipiene accompagnando il gesto con insulti ed espressioni offensive; (iv) i propri sostenitori lanciato all’indirizzo dell’Arbitro alcuni oggetti contundenti che colpivano un componente delle Forze dell’ordine posizionato a poca distanza da Direttore di gara. Il Giudice Sportivo precisava che la sanzione era stata così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e della condotta tenuta a cagionare gravi danni all’integrità fisica dei presenti. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale contestava, in primo luogo, l’eccessiva entità della sanzione irrogata, precisando come, nel caso in oggetto, non si sarebbe verificata alcuna reiterazione di condotte o recidiva generica e/o specifica tale da giustificare la sanzione stessa. La Società, inoltre, assumeva che, attesa la violazione dell’art. 12 C.G.S, il Giudice Sportivo, in considerazione dell’attività di vigilanza organizzata dalla Società stessa, avrebbe dovuto riconoscere l’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui alle lett. “a” ed “e” dell’art. 13 C.G.S., evidenziando, altresì, come tutte le condotte contestate alla reclamante sarebbero qualificabili al solo fine dell’irrogazione dell’ammenda e non anche dell’aggravante interdittiva della chiusura dello stadio. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 29 aprile 2016, è presente l’Avv. Fabio Giotti, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. La Corte, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti tenuti dai sostenitori del Viterbese castrense non possono che considerarsi come astrattamente pericolosa per le persone presenti. Si tratta, pertanto, di fatti gravi che comportano l’applicazione dell’art. 14 C.G.S. (e non già dell’art. 12 C.G.S) che, come noto, disciplina la responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori. L’applicazione del predetto articolo fa sì che non possano operare, con riferimento alla fattispecie in questione, le attenuanti invocate della Società. Tuttavia, la Corte, considerato che in concreto tali comportamenti non hanno avuto conseguenze dannose, ritiene più congruo rideterminare la sanzione irrogata, aumentando l’importo dell’ammenda, prevedendo una diffida ed annullando la sanzione dell’obbligo di disputare una gara priva di spettatori. Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viterbese Castrense di Viterbo, determina la sanzione complessiva in € 3.000,00 di ammenda con diffida. Annulla ogni altra sanzione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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