F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. GATTUSO GENNARO IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
5. RICORSO SIG. GATTUSO GENNARO IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 17.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016)
Con atto, spedito in data 21.4.2016, il sig. Gattuso Gennaro Ivan, allenatore della A.C. Pisa 1909 S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 162/DIV del 19.4.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Pisa/Pontedera, disputatasi in data 17.4.2016, era stata irrogata, a carico dello stesso predetta Società la squalifica per 3 gare effettive. A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Gattuso faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato in relazione all’entità della sanzione irrogata nei confronti del reclamante. Al proposito, questa Corte ritiene congrua, in relazione alle condotte poste in essere dal sig. Gattuso, entrambe da qualificare come irriguardose nei confronti del Direttore di Gara, la sanzione complessiva della squalifica per una giornata effettiva di gara. Per questi motivi, la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Gattuso Gennaro Ivan, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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