F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO F.C. APRILIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; – INIBIZIONE FINO AL 2.5.2016 AL SIG. MACCECHINI MARCO; – SQUALIFICA FINO AL 30.5.2016 AL SIG. CAPPELLI ANDREA; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 AL CALC. BACCARI GIANMARCO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 6. RICORSO F.C. APRILIA SRL AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.300,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; - INIBIZIONE FINO AL 2.5.2016 AL SIG. MACCECHINI MARCO; - SQUALIFICA FINO AL 30.5.2016 AL SIG. CAPPELLI ANDREA; - SQUALIFICA FINO AL 31.12.2016 AL CALC. BACCARI GIANMARCO, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, FONDI CALCIO/F.C. APRILIA DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 87 del 18.4.2016) Con reclamo del 21.4.2016 l’Aprilia Calcio proponeva reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 87 del 18.04.2016 con il quale erano state inflitte alla società, al dirigente Maccechini Marco, al massaggiatore Cappelli Andrea ed al calciatore Baccari una serie di sanzioni in conseguenza di fatti verificatisi in occasione della gara contro il Fondi disputata il 16 aprile. A sostegno del ricorso l’Aprilia deduceva che la sanzione contro il calciatore doveva considerarsi frutto di un errore in quanto il comportamento sanzionato era riferibile ad altro atleta (nella specie Iannucci Franco) ma non negava che a fine gara vi erano state reazioni “sia da parte della panchina che dei giocatori e dei tifosi presenti”. Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione, anche in considerazione che essa era stata determinata da tifosi facinorosi ma non violenti, e chiedeva altresì che la sanzione comminata al calciatore Baccari fosse invece assegnata al giocatore che avrebbe tenuto realmente il comportamento sanzionato. Il ricorso merita un accoglimento parziale relativamente alla sanzione mentre va respinto per il resto. In particolare la richiesta di attribuzione ad altro giocatore della squalifica comminata al Baccari è formulata in maniera del tutto generica ed è radicalmente priva di ogni riscontro probatorio mentre il referto arbitrale è chiarissimo sul punto. Quanto all’ammenda appare equo ridurla ad €. 800, 00 in relazione all’effettivo comportamento tenuto da alcuni tifosi che si traduceva in espressioni minacciose e offensive ma non trasmodava in atti di violenza. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina) riduce la sanzione dell’ammenda ad € 800,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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