F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 5.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CITTÀ DI FOLIGNO DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 120/CSA del 29 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 5.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE A PORTE CHIUSE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GUBBIO/CITTÀ DI FOLIGNO DEL 24.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 26.04.2016) Con atto, trasmesso a mezzo e-mail in data 26.4.2016, la Società A.S. Gubbio 1910 preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 26.4.2016 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Gubbio/Foligno, disputatasi in data 24.4.2016, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le seguenti sanzioni: - squalifica del campo di giuoco per 2 gare effettive, da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse; - ammenda di € 5.000,00 A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società A.S. Gubbio 1910 faceva pervenire i motivi di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara ed in particolare dal Commissario di Campo (peraltro, assai circostanziati) circa i comportamenti, particolarmente gravi e per di più reiterati, tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Gubbio/Foligno, disputatasi in data 24.4.2016; la Società ricorrente si è, infatti, limitata ad evidenziare che solo il Commissario di Campo, sig. Fadda ha rilevato tali comportamenti, del cui compimento, da parte dei sostenitori del Gubbio, non vi sarebbe traccia negli altri referti. Trattasi, all’evidenza, di circostanza che non assume alcun rilievo, ben potendo tali fatti, peraltro verificatisi all’atto dell’invasione di campo da parte dei tifosi (quindi in un momento connotato da grande confusione), essere sfuggiti alla Terna di Gara, all’altro Commissario di Campo e al rappresentante della Procura Federale. In ordine, poi, all’entità della sanzione, complessivamente irrogata alla Società ricorrente, si reputa che la stessa sia stata determinata correttamente, in considerazione della particolare gravità delle condotte, poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente, nonché della esistenza della recidiva specifica reiterata. Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it