F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/FRANCAVILLA DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/FRANCAVILLA DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)
L’A.S.D. Progreditur propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, affidando le sue doglianze a due autonomi motivi: 1) assenza di qualsivoglia conseguenza lesiva 2) l’eccessiva afflittività della pena comminata, rispetto a casi simili trattati in giurisprudenza con minor rigore. Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione, ma nella fattispecie, lo stesso appare contraddittorio. Da una parte, infatti, si afferma che il calciatore Nicola Legnena ha colpito violentemente con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario, e dall’altra, si precisa però che il detto schiaffo non avrebbe procurato particolare dolore. Ritiene la Corte di poter dedurre che se uno schiaffo non procura particolare dolore, evidentemente non può essere considerato violento, ma reputa in pari tempo di applicare il consolidato orientamento di valutare non l’azione in se’, ma nella sua attitudine ad essere violenta e tale deve essere considerato il comportamento del Legnena, se si considera che il calciatore ha inferto uno schiaffo ad un avversario da dietro, sulla nuca. Cionondimeno, pur nell’ambito del comportamento che si ritiene di qualificare violento, deve essere valutata la particolare tenuità degli effetti che dalla descritta azione sono derivati, atteso che il descritto schiaffo non hanno prodotto alcun particolare dolore all’avversario. Si ritiene, pertanto, in considerazione della detta ultima circostanza, di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione inflitta, nei termini di cui in dispositivo. , Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta), riduce la sanzione inflitta al calc. Lagnena Nicola a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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