F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. MURAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARRUS ALESSANDRO SEGUITO GARA MURAVERA/CALCIO BUDONI DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CSA del 12 Maggio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CSA del 25 Maggio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO A.S.D. MURAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARRUS ALESSANDRO SEGUITO GARA MURAVERA/CALCIO BUDONI DELL’1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)
La società Muravera Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in particolare per la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore, Alessandro Arrus, come da Com. Uff. n. 129 del 2.5.2016. Dagli atti risulta che nel corso della gara Muravera/Budoni l’indicato calciatore veniva espulso dal terreno di gioco “per essersi spintonato con un calciatore avversario dopo essersi posto testa a testa con il medesimo. Successivamente afferrava la testa di quest’ultimo con entrambe le mani e lo spingeva nuovamente” La società appellante contesta fermamente che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che tutto l’avvenimento è provato da una sequenza fotografica prodotta dal fotografo ufficiale del quotidiano “La nuova Sardegna”, che viene allegata al reclamo. Pertanto viene chiesto l’annullamento della sanzione o quanto meno una riduzione della squalifica. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l’illecito sportivo contestato. Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Per giurisprudenza pacifica non è ammessa la prova televisiva. Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che fatti del genere sono frequenti nella concitazione del gioco e comunque si tratta di una aggressione reciproca. Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici. L’accoglimento, anche parziale, del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera di Muravera (Cagliari), riduce la sanzione inflitta al calc. Arrus Alessandro a 2 giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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